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Atto gestorio, oggetto sociale e responsabilità dell'organo amministrativo
La conferenza approfondisce la possibilità per le società di compiere atti gratuiti, distinguendo tra liberalità e atti gratuiti non liberali, nonché alla disciplina degli atti estranei o contrari all’oggetto sociale. Inoltre, si affronta la modificazione dell’oggetto sociale alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e i doveri degli amministratori, i limiti alla discrezionalità gestoria e i presupposti della loro responsabilità.
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2026-09-14
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L’incontro del 14 settembre si è aperto con l’intervento del Notaio in attesa di nomina Giuseppe Lo Verde, dedicato al rapporto tra oggetto sociale e atti gratuiti. Il punto di partenza è stato l’art. 2247 c.c., che individua gli elementi essenziali del contratto di società: i conferimenti dei soci, l’esercizio in comune di un’attività economica e lo scopo di dividerne gli utili. L’attività indicata nello statuto costituisce l’oggetto sociale e orienta l’operato degli amministratori. Da qui è sorta la domanda centrale dell’intervento: una società, costituita per svolgere un’attività economica, può compiere atti gratuiti? Il Notaio in attesa di nomina Lo Verde ha distinto gli atti liberali, sorretti dallo spirito di liberalità, dagli atti gratuiti non liberali, che, pur non prevedendo un corrispettivo immediato, perseguono un interesse patrimoniale. È il caso di una holding che sostiene finanziariamente una società controllata in difficoltà, ottenendo un beneficio indiretto dalla conservazione del valore della propria partecipazione. L’impostazione tradizionale escludeva che una società lucrativa potesse compiere atti gratuiti. La giurisprudenza ha però superato questa ricostruzione, riconoscendo alle società una capacità giuridica generale. Esse possono quindi compiere anche liberalità, ferma restando la responsabilità degli amministratori quando l’operazione danneggi il patrimonio sociale o persegua finalità illecite. A questo proposito è stata richiamata la sentenza della Cassazione n. 18449 del 21 settembre 2015. Il caso riguardava una società che aveva donato un immobile di ingente valore a un partito politico. Dopo il fallimento, la curatela aveva chiesto la dichiarazione di nullità della donazione, ritenendola incompatibile con lo scopo lucrativo. La Corte ha respinto la domanda, chiarendo che l’oggetto sociale non limita la capacità della società, ma incide sui poteri e sulla responsabilità dei suoi organi. L’eventuale pregiudizio per i creditori avrebbe dovuto essere contestato attraverso altri rimedi, come l’azione revocatoria. L’intervento si è concluso con un riferimento al potere di rappresentanza. Nelle società di capitali, gli artt. 2384 e 2475-bis c.c. attribuiscono agli amministratori una rappresentanza generale. Le limitazioni previste dallo statuto o deliberate dagli organi sociali non sono normalmente opponibili ai terzi, salvo che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. La parola è poi passata al Notaio Maurizio Fusco, che ha approfondito la distinzione tra limiti convenzionali e limiti legali ai poteri degli amministratori. I primi derivano dallo statuto o dalle decisioni interne della società e, in linea generale, non pregiudicano l’efficacia del contratto concluso con il terzo. La situazione cambia quando è la legge a riservare una determinata decisione ai soci. L’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. attribuisce infatti ai soci delle s.r.l. la competenza sulle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei loro diritti. L’esempio discusso è stato quello della cessione dell’unica azienda della società. Privandosi dell’intero complesso produttivo, la società può trasformarsi da impresa operativa in un soggetto titolare soltanto di liquidità. L’operazione modifica quindi, nella sostanza, l’attività prevista dallo statuto e richiede una preventiva decisione dei soci. Sul punto è stata richiamata l’ordinanza della Cassazione n. 24244 del 30 luglio 2026. La Corte ha stabilito che l’amministratore che cede l’unica azienda senza l’autorizzazione dei soci è privo del potere di rappresentare la società in quella specifica operazione. Il contratto non è nullo, ma inefficace secondo lo schema del falsus procurator, salvo una successiva ratifica dei soci. L’inefficacia può essere opposta anche al terzo acquirente, mentre non rileva la mancata iscrizione della domanda giudiziale nel Registro delle imprese, poiché la legge non prevede tale forma di pubblicità. L’ultimo intervento, affidato all’Avv. Romina Guglielmetti, ha spostato l’attenzione sulla dimensione pratica della responsabilità degli amministratori. Il problema affrontato è stato quello dei controlli da adottare quando numerosi dipendenti, procuratori o amministratori delegati sono autorizzati ad agire in nome della società. In organizzazioni complesse non è possibile verificare direttamente ogni operazione. Diventa quindi essenziale predisporre un sistema adeguato di deleghe, procedure interne, flussi informativi e reporting. Quest’ultimo permette al consiglio di amministrazione di controllare come vengono esercitati i poteri delegati e di individuare tempestivamente eventuali anomalie. Guglielmetti ha sottolineato che il consiglio di amministrazione deve tradurre l’oggetto sociale in un progetto imprenditoriale concreto, normalmente rappresentato dal piano industriale. Il piano deve essere compatibile con lo statuto e accompagnato da assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati. Per comprendere se la società stia operando oltre il proprio oggetto sociale è necessario osservare l’attività effettivamente svolta, la provenienza dei ricavi e le operazioni previste dal business plan. Se una parte rilevante dei ricavi deriva da attività estranee a quella principale, può essere necessario coinvolgere i soci. L’incontro si è chiuso sul principio dell’agire informato. Il conferimento di deleghe all’amministratore delegato non libera gli altri consiglieri dai propri doveri. Tutti gli amministratori devono esaminare le informazioni ricevute, chiedere chiarimenti e intervenire in presenza di irregolarità o deviazioni dal piano industriale. L’inerzia di fronte a segnali di rischio può infatti concorrere a fondare la loro responsabilità verso la società.