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ART 700 c.p.c. Casi Applicativi: fumus boni iuris & periculum in mora

  • L. Manco, C. Santa Maria
  • 27 nov 2025
  • Tempo di lettura: 9 min

Ospiti dell’evento: Dott. Fascilla (Magistrato presso il tribunale di Milano); Avv. Casamassa (partener presso BonelliErede); Avv. Donato (Partener presso Chiomenti); Avv. De Marco (Managing Associate presso Chiomenti)


L’art. 700 c.p.c. è uno degli istituti che meglio mostrano, allo stesso tempo, la flessibilità e le insidie del nostro processo civile. Come ha ricordato il dott. Fascilla, si tratta di un provvedimento giurisdizionale atipico, cioè non rigidamente definito dalla legge, che si adatta al caso concreto e per questo richiede grande prudenza nell’applicazione, per evitare abusi e forzature. Per capire il suo ruolo, bisogna collocarlo nel sistema generale della tutela cautelare. Accanto alla tutela di cognizione, che serve ad accertare l’esistenza di un diritto, e alla tutela esecutiva, che serve a realizzarlo in concreto, la tutela cautelare ha una funzione più “di emergenza”: impedire che il tempo necessario per arrivare alla sentenza di merito rovini tutto. Il processo ha tempi “fisiologici”: tra il sorgere del problema e la decisione definitiva possono passare mesi o anni, e in questo intervallo il diritto può essere esposto a un pregiudizio imminente e irreparabile. È proprio per neutralizzare gli effetti di questo tempo che l’ordinamento ha previsto misure cautelari.


L’art. 700 c.p.c. (condizioni per la concessione si muove all’intero di questa logica. Il testo recita: “Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, puo' chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito".


La norma, in sintesi, permette a chi teme un pregiudizio grave e non riparabile, durante il tempo necessario per far valere il proprio diritto in via ordinaria, di chiedere al giudice “provvedimenti d’urgenza” che risultino, secondo le circostanze, i più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione di merito. Lo scopo non è sostituire la sentenza, ma fare in modo che, quando la sentenza arriverà, non arrivi troppo tardi per essere utile.


Da qui derivano alcune caratteristiche centrali. La prima è la natura anticipatoria: il provvedimento ex art. 700 non si limita a congelare la situazione esistente (come fanno le misure conservative), ma può anticipare, in tutto o in parte, gli eSetti della futura sentenza. Il giudice può ordinare alla controparte di fare o non fare qualcosa, in modo che il ricorrente ottenga già subito, anche se in via provvisoria, il risultato sostanziale cui mira la causa di merito. La seconda caratteristica è l’atipicità. A differenza delle misure tipiche (come il sequestro conservativo o quello giudiziario), qui la legge non dice quale provvedimento specifico il giudice può effettuare. Si limita a fissare un criterio: il giudice deve adottare i provvedimenti che, secondo le circostanze del caso concreto, appaiono più idonei ad assicurare provvisoriamente gli eSetti della futura decisione. In altre parole, non c’è un modello prestabilito: è il giudice che “costruisce” il contenuto dell’ordine, sulla base del diritto che si vuole tutelare e del pericolo che si vuole evitare. Questa elasticità rende l’art. 700 estremamente utile, perché consente di aSrontare situazioni non previste in dettaglio dal legislatore; ma aumenta il rischio di trasformare impropriamente la misura cautelare in una sorta di “sentenza anticipata”. Proprio per contenere questo rischio, l’art. 700 è sottoposto a una serie di limiti. Anzitutto, valgono anche qui i due presupposti classici di ogni misura cautelare:

a) Il fumus boni iuris;

b) Il periculum in mora.


Il fumus richiede che la pretesa fatta valere appaia plausibilmente fondata: il giudice non deve accertare il diritto in modo definitivo, ma deve poter dire che, sulla base degli elementi disponibili, il diritto non è infondato o pretestuoso. Il periculum, invece, riguarda il tempo: occorre dimostrare che, nelle more del giudizio di merito, il diritto rischia di essere leso in maniera grave e non riparabile. Nel caso dell’art. 700, questo pericolo assume una forma particolarmente intensa: si parla infatti di pregiudizio imminente e irreparabile. Il legislatore utilizza termini precisi: imminente significa che il danno è vicino nel tempo; irreparabile significa che una sentenza favorevole, pronunciata tra anni, non sarebbe in grado di rimediare davvero alla lesione subita. Per spiegare la logica del periculum, il dott. Fascilla ha richiamato l’esempio del sequestro conservativo: se il creditore teme che il debitore venda o disperda i suoi beni prima della fine del giudizio, può chiedere un vincolo cautelare su quei beni, così da non perdere la garanzia patrimoniale per il futuro soddisfacimento del credito. L’art. 700 si muove sulla stessa linea di principio, ma con una forza ancora maggiore, perché non si limita a congelare, ma può anticipare eSetti positivi della decisione di merito.


Un altro limite fondamentale è il requisito della sussidiarietà (o residualità). L’art. 700 può essere usato solo quando mancano rimedi tipici idonei a proteggere il diritto in quella situazione. Per questo il dott. Fascilla ha insistito sul fatto che la misura cautelare atipica non è una “sentenza anticipata”, ma resta uno strumento provvisorio, pensato per accompagnare il giudizio di merito, non per sostituirlo. Questo discorso emerge con chiarezza soprattutto nel diritto societario, dove il legislatore ha previsto vari rimedi cautelari tipici. Per esempio, l’art. 2476.2 c.c. riconosce ai soci non amministratori di s.r.l. il diritto di ricevere notizie sull’andamento della società e di consultare libri e documenti sociali: è una tutela specifica dell’interesse informativo del soci, che rende superfluo l’uso dell’art. 700 per ottenere le stesse cose. Ancora più evidente è il caso dell’art. 2378.3 c.c., che disciplina la sospensione dell’esecuzione delle delibere assembleari impugnate: qui l’impugnante può chiedere al tribunale la sospensione della delibera, e in situazioni di urgenza eccezionale il presidente del tribunale può intervenire con decreto motivato, anche senza convocare la società, fissando poi un’udienza ravvicinata per confermare, modificare o revocare il provvedimento. In un contesto simile, il rimedio naturale è la sospensiva prevista dall’art. 2378, non il ricorso all’art. 700 c. p. c.


Accanto a questi profili, il dott. Fascilla ha richiamato due temi complessi: il rapporto con l’arbitrato e il problema del ricorso ante causam. L’arbitro, infatti, non esercita un potere identico a quello del giudice ordinario, e questo rende più difficile applicare in sede arbitrale un modello pensato per il giudice statale. Quanto al ricorso proposto prima dell’instaurazione del giudizio di merito, la norma sull’art. 700 presuppone un collegamento stretto tra domanda cautelare e azione principale: la misura d’urgenza è giustificata proprio perché “strumentale” alla futura decisione sul merito. Se questo collegamento si perde, anche la legittimazione a chiedere il provvedimento diventa discutibile. Un terreno molto interessante di applicazione dell’art. 700, approfondito dall’avv. Casamassa, è quello dei sindacati di voto. Per sindacati di voto si intendono accordi tra soci che stabiliscono in anticipo come esercitare il voto in assemblea. La tutela risarcitoria della loro violazione si rivela spesso insoddisfacente: è diSicile precisare il quantum del danno, i possibili scenari sono molti, e la valutazione equitativa da parte del giudice rischia di essere approssimativa. Anche la soluzione della clausola penale presenta limiti, perché la penale può essere ridotta dal giudice e può risultare, ex post, non adeguata al danno realmente prodotto. In ogni caso, il risarcimento del danno è comunque un “minus” rispetto alla tutela in forma specifica, che consisterebbe nell’impedire la violazione del patto o nel ottenere una condotta conforme. Per prevenire l’inadempimento dei sindacati di voto, nella prassi si usano diversi strumenti: deposito delle azioni con delega di voto a un soggetto terzo, intestazioni fiduciarie, intestazione in comproprietà con rappresentante comune, conferimento delle azioni in una holding. Tuttavia, nessuno di questi meccanismi è perfetto: alcuni non garantiscono piena eSicacia, altri creano complicazioni operative significative. Di fronte a queste diSicoltà, la tesi tradizionale, molto prudente, tendeva a negare la possibilità di una tutela cautelare in forma specifica, anche tramite art. 700, richiamando la necessità di salvaguardare la “libertà di voto” del socio in assemblea. Ma questa obiezione, osserva l’avv. Casamassa, è debole: se portata alle estreme conseguenze, porterebbe a ritenere invalidi in blocco i sindacati di voto, mentre la legge li riconosce espressamente.


Una parte della giurisprudenza recente, infatti, ha cominciato ad ammettere la tutela cautelare specifica dei sindacati di voto tramite l’art. 700. In un caso deciso dal Tribunale di Milano nel 2022, relativo a un sindacato che prevedeva una composizione del consiglio di amministrazione in parte designata da ciascun socio, il tribunale ha considerato ammissibile, sul piano del fumus, la richiesta di inibire al socio di violare il patto. Si è sottolineato che il vincolo del sindacato ha natura obbligatoria (tra le parti) e non reale (verso la società), e che ordini di fare relativi a prestazioni infungibili non sono in assoluto estranei al nostro ordinamento. Il giudice può persino nominare un ausiliario che si sostituisca al socio riluttante nell’esercizio del voto, quando ciò sia necessario per dare attuazione al patto. L’avv. Donato ha poi illustrato come l’art. 700 venga utilizzato nel diritto societario e commerciale in casi ancora più complessi, come l’abuso del diritto di pegno su partecipazioni sociali. In una vicenda decisa dal Tribunale di Milano il 7 giugno 2024, un socio lamentava che, a seguito del pegno su partecipazioni totalitarie in una società veicolo, l’amministratore nominato dal creditore avesse sostituito l’organo gestorio e disposto, in tempi rapidissimi, la cessione delle aziende della società a un’altra società a lui riconducibile. Il ricorrente chiedeva una combinazione di misure: sequestro delle quote, sequestro dei beni sociali e misure inibitorie atipiche ex art. 700 anche nei confronti del terzo cessionario. Il tribunale ha concesso il sequestro delle partecipazioni, ma ha negato le altre misure, richiamando principi strutturali del diritto societario: l’autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali, per cui solo la società è titolare dei beni sociali, e la conseguente mancanza di legittimazione del socio ad agire direttamente sui singoli beni del patrimonio sociale. L’abuso del diritto di pegno esiste, ma la tutela diretta sui beni è riservata alla società. Da questo caso, l’avv. Donato ha tratto un’interpretazione “evolutiva”: il sequestro delle partecipazioni serve a preservare il valore economico della partecipazione stessa, e quindi la funzione di garanzia del pegno. Tuttavia, quando gli atti lesivi sono già stati compiuti, questa tutela rischia di non bastare. In teoria, l’effettività della tutela potrebbe richiedere, in alcuni casi, anche provvedimenti d’urgenza atipici nei confronti del terzo che ha concorso nell’abuso, se sussistono i presupposti cautelari ma non si riesce a ottenere un sequestro sui beni sociali. Ancora una volta, si vede come l’art. 700 operi “a complemento” dei rimedi tipici, ma sempre nel rispetto dei confini imposti dalla struttura societaria. L’avv. De Marco ha infine approfondito due settori particolarmente delicati: la revoca dell’amministratore e l’inibitoria di escussione di una garanzia autonoma a prima richiesta. Nel primo ambito, l’art. 700 è chiaramente un rimedio residuale: deve arretrare di fronte ai rimedi tipici (revoca assembleare, impugnazione delle delibere, denuncia ex art. 2409 c.c., azioni ex art. 2476 c.c., revoca ex art. 2259 c.c. nelle società di persone). Solo quando questi strumenti non esistono o non sono adeguati a prevenire un danno grave e attuale, la tutela atipica diventa praticabile. In ogni caso, il fumus deve poggiare su irregolarità gestionali serie (conflitti d’interesse, distrazione di risorse, omissioni informative) e il periculum deve derivare dal rischio concreto che la permanenza in carica dell’amministratore aggravi il danno. Non a caso, il Tribunale di Milano, nella già citata ordinanza del 7 giugno 2024, ha escluso la revoca cautelare dell’amministratore proprio per mancanza di residualità rispetto al rimedio tipico dell’art. 2409 c.c. e per difetto di strumentalità tra la misura richiesta e l’azione di responsabilità introdotta nel merito. Al contrario, il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 14 luglio 2025, ha accolto una domanda di revoca cautelare dell’amministratore unico di una società di persone, proprio perché in quel tipo di società manca un rimedio tipico analogo all’art. 2409 c.c.: qui l’art. 700 ha potuto svolgere il suo ruolo “di sussidiario”.


In tema di garanzie autonome a prima richiesta, la regola è quella dell’autonomia: il garante deve pagare a semplice richiesta del beneficiario, senza discutere nel merito il rapporto sottostante. L’inibitoria del pagamento tramite art. 700 è quindi un’eccezione e richiede un controllo molto rigoroso: il fumus esiste solo se l’escussione appare manifestamente abusiva o fraudolenta; il periculum esiste solo se il pagamento immediato comporta un pregiudizio grave e non davvero rimediabile in seguito. Nel caso deciso dal Tribunale di Torino l’11 dicembre 2023, relativo a un impianto industriale, il giudice ha riconosciuto l’abuso nell’escussione, in assenza di contestazioni concrete sull’inadempimento, e ha ravvisato un pericolo serio per la continuità economica della fornitrice: la tutela ex art. 700 è stata quindi concessa. In un altro caso, deciso dal Tribunale di Firenze il 27 maggio 2024 e relativo alla fornitura di dispositivi medicali, l’inibitoria è stata invece negata, ritenendo che la richiesta di pagamento non fosse abusiva e che il danno fosse solo patrimoniale e compensabile con strumenti ordinari.


Tirando le fila, l’immagine che emerge è quella di un art. 700 c.p.c. inteso come strumento straordinario, da usare con prudenza. È uno strumento potente, perché permette di anticipare gli effetti della decisione e di colmare le lacune lasciate dai rimedi tipici; ma è anche pericoloso, se usato senza rispetto per i suoi limiti: la necessità di un fumus serio, di un periculum imminente e irreparabile, di una vera residualità rispetto alle misure tipiche, di una chiara strumentalità rispetto al giudizio di merito. Quando questi paletti sono rispettati, l’art. 700 riesce a svolgere la sua funzione migliore: trasformare la tutela giurisdizionale da promessa astratta a protezione eSettiva, soprattutto in quei settori – come il diritto societario e commerciale – in cui il fattore tempo può incidere in modo decisivo sugli equilibri economici e sugli assetti di potere.

 
 
 

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