Contratti a Distanza e Standardizzazione: tra Efficienza e Tutela
- M. Marku
- 10 nov 2025
- Tempo di lettura: 8 min
Negli ultimi anni, il modo in cui i contratti si formano, si concludono e si eseguono ha
subito una trasformazione radicale. L’incontro tra domanda e offerta si è
progressivamente spostato dallo spazio fisico a quello digitale, fino a rendere la
“distanza” una dimensione ordinaria del mercato contemporaneo. Comprare un bene,
accettare i termini di un abbonamento online o sottoscrivere un servizio telefonico sono
oggi atti contrattuali tanto comuni quanto un tempo lo erano la stretta di mano o la firma
su un documento cartaceo. La distanza, insomma, è divenuta una forma ordinaria della
contrattazione.
Questa evoluzione non è soltanto tecnologica ma altrettanto giuridica, in quanto rende
necessaria la revisione dei modelli classici del diritto contrattuale, imponendo di adattarci
la relazione tra libertà contrattuale, efficienza economica e tutela del contraente “debole”.
I contratti a distanza si definiscono, ai sensi dell’art. 45 del Codice del consumo, come
“qualsiasi contratto concluso […] a distanza senza la presenza fisica e simultanea del
professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di
comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione
del contratto stesso”.
In apparenza, si tratta di un’evoluzione neutra: la tecnologia consente di semplificare
procedure, ridurre costi e ampliare l’accesso. Ma dietro questa semplificazione si
nasconde un fenomeno più profondo, quello della standardizzazione contrattuale, ossia la
definizione unilaterale di condizioni generali applicabili a una vastità di rapporti identici tra
loro. È una tendenza che nasce dall’esigenza di efficienza e uniformità, ma che
inevitabilmente riduce le possibilità di negoziazione.
La standardizzazione è, per il diritto dei contratti digitali, ciò che la catena di montaggio è
stata per la produzione industriale: un meccanismo che moltiplica l’efficienza ma riduce la
personalizzazione. Essa consente alle piattaforme di operare su larga scala, mantenendo
coerenza e prevedibilità nei rapporti giuridici. Tuttavia, l’efficienza così ottenuta ha un
prezzo. Il contraente, spesso un consumatore privato, non dispone di alcun potere di
modifica sulle clausole, che vengono presentate come un pacchetto non negoziabile. Il
contratto, più che risultato di volontà condivise, diventa così un atto di adesione.
Questo squilibrio di potere negoziale riporta al centro un tema antico del diritto privato: la
tensione tra libertà contrattuale e protezione del contraente debole. Nel contesto digitale,
tale tensione si amplifica per effetto della disparità informativa. L’utente medio non ha né
il tempo né le competenze per comprendere clausole complesse o tecniche, e spesso si
limita a cliccare su “accetto” senza una reale percezione delle conseguenze giuridiche. La
velocità diventa, paradossalmente, un fattore di vulnerabilità.
La trasparenza, tradizionalmente affidata alla parola scritta, si sposta così sul terreno del
design dell’interfaccia. La forma del bottone, il colore di un link o la collocazione di una
finestra di consenso non sono più dettagli estetici, ma strumenti giuridici capaci di
orientare la volontà del contraente. I cosiddetti dark patterns, schemi di progettazione che
spingono inconsapevolmente l’utente a decisioni predefinite, hanno imposto un
ripensamento profondo della nozione stessa di “consenso informato”. Non è più
sufficiente che l’informazione sia formalmente accessibile, essa deve essere
effettivamente comprensibile, leggibile e non manipolativa.
È su questa linea che si stanno sviluppando le più recenti normative europee.
La Direttiva (UE) 2019/770, sui contratti per la fornitura di contenuti e servizi digitali, ad
esempio, ha stabilito una serie di obblighi informativi e di garanzie di conformità del
servizio prevedendo strumenti di tutela in caso di difetto.
Essa impone al professionista di comunicare in modo chiaro le caratteristiche del
contenuto digitale, i diritti di aggiornamento, la durata del servizio e le condizioni di
interoperabilità. In tal modo, la trasparenza diventa un elemento strutturale del contratto e
non un semplice adempimento formale.
La direttiva, adottata il 20 maggio 2019, rappresenta infatti una tappa fondamentale nel
processo di armonizzazione europea in materia di contratti digitali, in quanto stabilisce
regole uniformi sul concetto di “conformità” dei contenuti e servizi, includendo anche gli
aggiornamenti di sicurezza come componente essenziale della prestazione dovuta. Essa
prevede inoltre rimedi specifici, tra cui la la risoluzione del contratto, in caso di difetto di
conformità, e rafforza il diritto del consumatore a ricevere informazioni precontrattuali
chiare, accessibili e permanenti.
Anche la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recepita in Italia con il Codice
del Consumo, rafforza questo principio imponendo un’informazione chiara e un diritto di
recesso senza oneri entro quattordici giorni; inoltre, in seguito ad una modifica introdotta
attraverso un’altra direttiva nel 2023, per i contratti conclusi online, il recesso deve poter
essere esercitato attraverso una funzione digitale facile da trovare, semplice da utilizzare
e immediata da eseguire.
Questo intervento sulla direttiva ha esteso il principio di “design trasparente” alle
interfacce digitali, imponendo che ogni sito o applicazione che consenta la conclusione di
contratti a distanza renda disponibile un “pulsante di recesso” o una procedura online
equivalente, collocato in modo visibile. In Italia, queste disposizioni rientreranno nel Codice del Consumo attraverso il recepimento formale atteso entro quest’anno.
Il quadro normativo europeo si è andato progressivamente arricchendo di strumenti che
contribuiscono a regolare i rapporti digitali.
Tra questi abbiamo il Regolamento eIDAS del 2014 che ha introdotto il principio per cui la
firma elettronica produce gli stessi effetti giuridici della firma autografa, obbligando tutti
gli Stati membri al reciproco riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica
ufficialmente riconosciuti. In tal modo, ogni documento firmato digitalmente conserva
valore legale uniforme in tutto lo spazio giuridico europeo.
Successivamente troviamo il Regolamento (UE) 2019/1150 (P2B), il quale disciplina i
rapporti tra piattaforme e imprese, imponendo trasparenza nelle condizioni contrattuali e
nei criteri secondo i quali vengono mostrati i risultati agli utenti. Il P2B (peer-to-business)
mira a riequilibrare il rapporto tra i grandi intermediari digitali (come marketplace e motori
di ricerca) e gli utenti commerciali imponendo l’obbligo di comunicare chiaramente i criteri
di posizionamento dei prodotti, le cause di sospensione o esclusione e l’esistenza di
trattamenti dfferenziati rispetto ai propri servizi. Il regolamento introduce inoltre
meccanismi obbligatori di reclamo e mediazione, ponendo le basi di una “trasparenza
algoritmica” già in anticipo rispetto ai tempi.
2Monika Marku
I più recenti, entrati in vigore nel 2024, sono il Digital Services Act e il Digital Markets Act
che rafforzano la responsabilità delle piattaforme e impongono obblighi di correttezza e
chiarezza nei processi di presentazione delle informazioni.
Il Digital Services Act (Reg. UE 2022/2065) stabilisce obblighi specifici di trasparenza sui
contenuti, la pubblicità online e gli algoritmi di raccomandazione, imponendo alle
piattaforme di indicare perché un contenuto viene mostrato o rimosso.
Il Digital Markets Act (Reg. UE 2022/1925) si rivolge invece ai “gatekeeper” digitali, come
Google, Meta o Amazon, vietando pratiche anticoncorrenziali e imponendo portabilità dei
dati e parità di trattamento tra servizi propri e di terzi.
Entrambi i regolamenti consolidano un paradigma di “responsabilità digitale” che affianca
la libertà economica alla tutela dei diritti fondamentali degli utenti.
Su questo sfondo entra in gioco la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione
europea, che continua a definire i confini della regolazione digitale.
Nelle sentenze C-662/22 e C-667/22 (Airbnb Ireland e Amazon Europe vs AGCOM),
decise il 30 maggio 2024, la Corte ha stabilito che l’Italia non può imporre obblighi
aggiuntivi, come la registrazione al Registro delle Comunicazioni Operatori o il
versamento di contributi, a prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro.
La decisione riafferma il principio del country of origin e la centralità del mercato unico
digitale, limitando la frammentazione normativa nazionale.
Secondo la Corte, tali obblighi violavano la Direttiva 2000/31/CE sul commercio
elettronico, che impone agli Stati membri di non interferire con la libera prestazione di
servizi provenienti da un altro Paese dell’UE, salvo eccezioni di ordine pubblico o
sicurezza. La pronuncia, destinata a incidere anche sui contratti a distanza, riafferma che
la competenza regolatoria primaria spetta allo Stato di residenza abituale del prestatore e
che gli Stati ospitanti non possono introdurre altre barriere amministrative o economiche.
Sul piano interno, il Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005, rappresenta ancora il
principale strumento di tutela del contraente debole.
Gli articoli 45 e seguenti disciplinano i contratti conclusi a distanza e fuori dai locali
commerciali, imponendo obblighi informativi precontrattuali, diritto di recesso e nullità
delle clausole vessatorie. Gli artt. 52-59 del codice recepiscono integralmente la Direttiva
2011/83/UE, prevedendo che il professionista debba fornire informazioni precise
sull’identità, il prezzo totale, le modalità di pagamento, consegna e recesso.
Il diritto di recesso può essere esercitato entro 14 giorni dalla consegna del bene o dalla
conclusione del contratto, senza motivazione e senza costi aggiuntivi. Se il professionista
omette di fornire le informazioni obbligatorie, il termine è esteso fino a dodici mesi.
Accanto a esso abbiamo il D.Lgs. 70/2003 che regola i servizi della società
dell’informazione e il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) che stabilisce
le regole per la validità dei documenti informatici e delle firme elettroniche.
Il D.Lgs. 70/2003, che attua la Direttiva 2000/31/CE, definisce il contratto elettronico e
impone al prestatore di confermare immediatamente, per via elettronica, la ricezione
dell’ordine. Il Codice dell’Amministrazione Digitale, invece, stabilisce all’art. 20 che il
documento informatico munito di firma digitale o firma elettronica qualificata soddisfa il
requisito della forma scritta e ha piena efficacia probatoria, sancendo l’equivalenza
funzionale tra supporto elettronico e cartaceo.
L’AGID e l’AGCOM, infine, attraverso linee guida e regolamenti, hanno contribuito a
definire standard tecnici e requisiti di trasparenza per i servizi digitali, avvicinando la
disciplina nazionale ai principi dell’Unione.
Le linee guida AGID sulla formazione e conservazione dei documenti informatici, così
come i regolamenti AGCOM in materia di trasparenza delle piattaforme e tutela dei
consumatori digitali, rappresentano esempi concreti di “co-regolazione” tra autorità
nazionali e diritto europeo.
Questo pluralismo normativo però, se da un lato tutela la specificità dei diversi ambiti
dall’altro può generare incertezza. La moltiplicazione delle fonti e la continua
stratificazione di regole rischiano di minare la coerenza del sistema. Per questo motivo, la
Commissione europea sta valutando la creazione di un Digital Contract Framework
armonizzato, che possa raccogliere in un documento unico le norme.
Al momento non esiste ancora un atto legislativo denominato “Digital Contract
Framework”, ma la Commissione ha avviato studi preparatori e consultazioni pubbliche
sul tema, con l’obiettivo di semplificare e unificare le discipline dei contratti digitali.
Tale iniziativa, se attuata, rappresenterebbe una vera “codificazione europea del digitale”,
riducendo la frammentazione normativa e rendendo più coerente l’intero sistema di tutela
contrattuale.
Una prospettiva particolarmente interessante riguarda il ruolo della soft law e
dell’autoregolamentazione. Le piattaforme digitali, spinte anche dalle esigenze di
reputazione e di fiducia degli utenti, stanno sviluppando standard interni di trasparenza e
codici di condotta, spesso in collaborazione con le autorità nazionali o europee.
È il segno di una regolazione “ibrida”, nella quale la rigidità del comando normativo lascia
spazio a forme di cooperazione e di responsabilità condivisa.
A questa evoluzione si affianca la sfida, ormai imminente, dell’intelligenza artificiale.
L’automazione dei processi contrattuali, la personalizzazione algoritmica delle offerte e la
redazione automatica di clausole pongono nuovi interrogativi sulla trasparenza e
sull’imputabilità delle scelte.
Chi è responsabile, giuridicamente, di una decisione contrattuale automatizzata? Il futuro
AI Act europeo, nella sua versione quasi definitiva, introduce obblighi di tracciabilità e di
spiegabilità per i sistemi di IA che incidono sui diritti dei consumatori. In tal modo, il
legislatore europeo tenta di estendere il principio di “consenso informato” anche alle
dinamiche algoritmiche.
Guardando avanti, il diritto dei contratti a distanza dovrà confrontarsi con un duplice
obiettivo: preservare l’efficienza e la rapidità proprie dell’economia digitale, ma al tempo
stesso garantire una tutela effettiva del contraente debole. Non si tratta di negare la
standardizzazione, ma di renderla equa. È possibile immaginare modelli contrattuali
modulari, nei quali alcune clausole siano negoziabili entro limiti predefiniti, o interfacce
che guidino l’utente in percorsi di scelta trasparenti e reversibili.
In questa prospettiva, la tecnologia non è più un vincolo, ma uno strumento di garanzia.
In conclusione, i contratti a distanza incarnano la tensione costante tra efficienza e
giustizia, tra automatismo e responsabilità. La loro regolazione non può limitarsi a
replicare categorie del passato, ma deve evolversi in parallelo alla realtà economica che
descrive. La distanza fisica tra le parti non deve tradursi in distanza giuridica o cognitiva.
Al contrario, la sfida del diritto digitale consiste proprio nel rendere la standardizzazione
compatibile con l’autonomia, l’automazione compatibile con la consapevolezza,
l’efficienza compatibile con la dignità del contraente.
Il contratto del futuro sarà inevitabilmente un contratto “programmato”, capace di
autogestirsi e adattarsi. Ma ciò che dovrà rimanere umano (e quindi giuridicamente
tutelato) è la libertà di scegliere e comprendere.
Solo così la distanza potrà trasformarsi da limite in spazio di garanzia, e la
standardizzazione potrà divenire una nuova forma di equilibrio contrattuale.

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