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Contratti a Distanza e Standardizzazione: tra Efficienza e Tutela

  • M. Marku
  • 10 nov 2025
  • Tempo di lettura: 8 min

Negli ultimi anni, il modo in cui i contratti si formano, si concludono e si eseguono ha

subito una trasformazione radicale. L’incontro tra domanda e offerta si è

progressivamente spostato dallo spazio fisico a quello digitale, fino a rendere la

“distanza” una dimensione ordinaria del mercato contemporaneo. Comprare un bene,

accettare i termini di un abbonamento online o sottoscrivere un servizio telefonico sono

oggi atti contrattuali tanto comuni quanto un tempo lo erano la stretta di mano o la firma

su un documento cartaceo. La distanza, insomma, è divenuta una forma ordinaria della

contrattazione.

Questa evoluzione non è soltanto tecnologica ma altrettanto giuridica, in quanto rende

necessaria la revisione dei modelli classici del diritto contrattuale, imponendo di adattarci

la relazione tra libertà contrattuale, efficienza economica e tutela del contraente “debole”.

I contratti a distanza si definiscono, ai sensi dell’art. 45 del Codice del consumo, come

“qualsiasi contratto concluso […] a distanza senza la presenza fisica e simultanea del

professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di

comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione

del contratto stesso”.

In apparenza, si tratta di un’evoluzione neutra: la tecnologia consente di semplificare

procedure, ridurre costi e ampliare l’accesso. Ma dietro questa semplificazione si

nasconde un fenomeno più profondo, quello della standardizzazione contrattuale, ossia la

definizione unilaterale di condizioni generali applicabili a una vastità di rapporti identici tra

loro. È una tendenza che nasce dall’esigenza di efficienza e uniformità, ma che

inevitabilmente riduce le possibilità di negoziazione.

La standardizzazione è, per il diritto dei contratti digitali, ciò che la catena di montaggio è

stata per la produzione industriale: un meccanismo che moltiplica l’efficienza ma riduce la

personalizzazione. Essa consente alle piattaforme di operare su larga scala, mantenendo

coerenza e prevedibilità nei rapporti giuridici. Tuttavia, l’efficienza così ottenuta ha un

prezzo. Il contraente, spesso un consumatore privato, non dispone di alcun potere di

modifica sulle clausole, che vengono presentate come un pacchetto non negoziabile. Il

contratto, più che risultato di volontà condivise, diventa così un atto di adesione.

Questo squilibrio di potere negoziale riporta al centro un tema antico del diritto privato: la

tensione tra libertà contrattuale e protezione del contraente debole. Nel contesto digitale,

tale tensione si amplifica per effetto della disparità informativa. L’utente medio non ha né

il tempo né le competenze per comprendere clausole complesse o tecniche, e spesso si

limita a cliccare su “accetto” senza una reale percezione delle conseguenze giuridiche. La

velocità diventa, paradossalmente, un fattore di vulnerabilità.

La trasparenza, tradizionalmente affidata alla parola scritta, si sposta così sul terreno del

design dell’interfaccia. La forma del bottone, il colore di un link o la collocazione di una

finestra di consenso non sono più dettagli estetici, ma strumenti giuridici capaci di

orientare la volontà del contraente. I cosiddetti dark patterns, schemi di progettazione che

spingono inconsapevolmente l’utente a decisioni predefinite, hanno imposto un

ripensamento profondo della nozione stessa di “consenso informato”. Non è più

sufficiente che l’informazione sia formalmente accessibile, essa deve essere

effettivamente comprensibile, leggibile e non manipolativa.

È su questa linea che si stanno sviluppando le più recenti normative europee.

La Direttiva (UE) 2019/770, sui contratti per la fornitura di contenuti e servizi digitali, ad

esempio, ha stabilito una serie di obblighi informativi e di garanzie di conformità del

servizio prevedendo strumenti di tutela in caso di difetto.

Essa impone al professionista di comunicare in modo chiaro le caratteristiche del

contenuto digitale, i diritti di aggiornamento, la durata del servizio e le condizioni di

interoperabilità. In tal modo, la trasparenza diventa un elemento strutturale del contratto e

non un semplice adempimento formale.

La direttiva, adottata il 20 maggio 2019, rappresenta infatti una tappa fondamentale nel

processo di armonizzazione europea in materia di contratti digitali, in quanto stabilisce

regole uniformi sul concetto di “conformità” dei contenuti e servizi, includendo anche gli

aggiornamenti di sicurezza come componente essenziale della prestazione dovuta. Essa

prevede inoltre rimedi specifici, tra cui la la risoluzione del contratto, in caso di difetto di

conformità, e rafforza il diritto del consumatore a ricevere informazioni precontrattuali

chiare, accessibili e permanenti.

Anche la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recepita in Italia con il Codice

del Consumo, rafforza questo principio imponendo un’informazione chiara e un diritto di

recesso senza oneri entro quattordici giorni; inoltre, in seguito ad una modifica introdotta

attraverso un’altra direttiva nel 2023, per i contratti conclusi online, il recesso deve poter

essere esercitato attraverso una funzione digitale facile da trovare, semplice da utilizzare

e immediata da eseguire.

Questo intervento sulla direttiva ha esteso il principio di “design trasparente” alle

interfacce digitali, imponendo che ogni sito o applicazione che consenta la conclusione di

contratti a distanza renda disponibile un “pulsante di recesso” o una procedura online

equivalente, collocato in modo visibile. In Italia, queste disposizioni rientreranno nel Codice del Consumo attraverso il recepimento formale atteso entro quest’anno.

Il quadro normativo europeo si è andato progressivamente arricchendo di strumenti che

contribuiscono a regolare i rapporti digitali.

Tra questi abbiamo il Regolamento eIDAS del 2014 che ha introdotto il principio per cui la

firma elettronica produce gli stessi effetti giuridici della firma autografa, obbligando tutti

gli Stati membri al reciproco riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica

ufficialmente riconosciuti. In tal modo, ogni documento firmato digitalmente conserva

valore legale uniforme in tutto lo spazio giuridico europeo.

Successivamente troviamo il Regolamento (UE) 2019/1150 (P2B), il quale disciplina i

rapporti tra piattaforme e imprese, imponendo trasparenza nelle condizioni contrattuali e

nei criteri secondo i quali vengono mostrati i risultati agli utenti. Il P2B (peer-to-business)

mira a riequilibrare il rapporto tra i grandi intermediari digitali (come marketplace e motori

di ricerca) e gli utenti commerciali imponendo l’obbligo di comunicare chiaramente i criteri

di posizionamento dei prodotti, le cause di sospensione o esclusione e l’esistenza di

trattamenti dfferenziati rispetto ai propri servizi. Il regolamento introduce inoltre

meccanismi obbligatori di reclamo e mediazione, ponendo le basi di una “trasparenza

algoritmica” già in anticipo rispetto ai tempi.

2Monika Marku

I più recenti, entrati in vigore nel 2024, sono il Digital Services Act e il Digital Markets Act

che rafforzano la responsabilità delle piattaforme e impongono obblighi di correttezza e

chiarezza nei processi di presentazione delle informazioni.

Il Digital Services Act (Reg. UE 2022/2065) stabilisce obblighi specifici di trasparenza sui

contenuti, la pubblicità online e gli algoritmi di raccomandazione, imponendo alle

piattaforme di indicare perché un contenuto viene mostrato o rimosso.

Il Digital Markets Act (Reg. UE 2022/1925) si rivolge invece ai “gatekeeper” digitali, come

Google, Meta o Amazon, vietando pratiche anticoncorrenziali e imponendo portabilità dei

dati e parità di trattamento tra servizi propri e di terzi.

Entrambi i regolamenti consolidano un paradigma di “responsabilità digitale” che affianca

la libertà economica alla tutela dei diritti fondamentali degli utenti.

Su questo sfondo entra in gioco la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione

europea, che continua a definire i confini della regolazione digitale.

Nelle sentenze C-662/22 e C-667/22 (Airbnb Ireland e Amazon Europe vs AGCOM),

decise il 30 maggio 2024, la Corte ha stabilito che l’Italia non può imporre obblighi

aggiuntivi, come la registrazione al Registro delle Comunicazioni Operatori o il

versamento di contributi, a prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro.

La decisione riafferma il principio del country of origin e la centralità del mercato unico

digitale, limitando la frammentazione normativa nazionale.

Secondo la Corte, tali obblighi violavano la Direttiva 2000/31/CE sul commercio

elettronico, che impone agli Stati membri di non interferire con la libera prestazione di

servizi provenienti da un altro Paese dell’UE, salvo eccezioni di ordine pubblico o

sicurezza. La pronuncia, destinata a incidere anche sui contratti a distanza, riafferma che

la competenza regolatoria primaria spetta allo Stato di residenza abituale del prestatore e

che gli Stati ospitanti non possono introdurre altre barriere amministrative o economiche.

Sul piano interno, il Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005, rappresenta ancora il

principale strumento di tutela del contraente debole.

Gli articoli 45 e seguenti disciplinano i contratti conclusi a distanza e fuori dai locali

commerciali, imponendo obblighi informativi precontrattuali, diritto di recesso e nullità

delle clausole vessatorie. Gli artt. 52-59 del codice recepiscono integralmente la Direttiva

2011/83/UE, prevedendo che il professionista debba fornire informazioni precise

sull’identità, il prezzo totale, le modalità di pagamento, consegna e recesso.

Il diritto di recesso può essere esercitato entro 14 giorni dalla consegna del bene o dalla

conclusione del contratto, senza motivazione e senza costi aggiuntivi. Se il professionista

omette di fornire le informazioni obbligatorie, il termine è esteso fino a dodici mesi.

Accanto a esso abbiamo il D.Lgs. 70/2003 che regola i servizi della società

dell’informazione e il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) che stabilisce

le regole per la validità dei documenti informatici e delle firme elettroniche.

Il D.Lgs. 70/2003, che attua la Direttiva 2000/31/CE, definisce il contratto elettronico e

impone al prestatore di confermare immediatamente, per via elettronica, la ricezione

dell’ordine. Il Codice dell’Amministrazione Digitale, invece, stabilisce all’art. 20 che il

documento informatico munito di firma digitale o firma elettronica qualificata soddisfa il

requisito della forma scritta e ha piena efficacia probatoria, sancendo l’equivalenza

funzionale tra supporto elettronico e cartaceo.

L’AGID e l’AGCOM, infine, attraverso linee guida e regolamenti, hanno contribuito a

definire standard tecnici e requisiti di trasparenza per i servizi digitali, avvicinando la

disciplina nazionale ai principi dell’Unione.

Le linee guida AGID sulla formazione e conservazione dei documenti informatici, così

come i regolamenti AGCOM in materia di trasparenza delle piattaforme e tutela dei

consumatori digitali, rappresentano esempi concreti di “co-regolazione” tra autorità

nazionali e diritto europeo.

Questo pluralismo normativo però, se da un lato tutela la specificità dei diversi ambiti

dall’altro può generare incertezza. La moltiplicazione delle fonti e la continua

stratificazione di regole rischiano di minare la coerenza del sistema. Per questo motivo, la

Commissione europea sta valutando la creazione di un Digital Contract Framework

armonizzato, che possa raccogliere in un documento unico le norme.

Al momento non esiste ancora un atto legislativo denominato “Digital Contract

Framework”, ma la Commissione ha avviato studi preparatori e consultazioni pubbliche

sul tema, con l’obiettivo di semplificare e unificare le discipline dei contratti digitali.

Tale iniziativa, se attuata, rappresenterebbe una vera “codificazione europea del digitale”,

riducendo la frammentazione normativa e rendendo più coerente l’intero sistema di tutela

contrattuale.

Una prospettiva particolarmente interessante riguarda il ruolo della soft law e

dell’autoregolamentazione. Le piattaforme digitali, spinte anche dalle esigenze di

reputazione e di fiducia degli utenti, stanno sviluppando standard interni di trasparenza e

codici di condotta, spesso in collaborazione con le autorità nazionali o europee.

È il segno di una regolazione “ibrida”, nella quale la rigidità del comando normativo lascia

spazio a forme di cooperazione e di responsabilità condivisa.

A questa evoluzione si affianca la sfida, ormai imminente, dell’intelligenza artificiale.

L’automazione dei processi contrattuali, la personalizzazione algoritmica delle offerte e la

redazione automatica di clausole pongono nuovi interrogativi sulla trasparenza e

sull’imputabilità delle scelte.

Chi è responsabile, giuridicamente, di una decisione contrattuale automatizzata? Il futuro

AI Act europeo, nella sua versione quasi definitiva, introduce obblighi di tracciabilità e di

spiegabilità per i sistemi di IA che incidono sui diritti dei consumatori. In tal modo, il

legislatore europeo tenta di estendere il principio di “consenso informato” anche alle

dinamiche algoritmiche.

Guardando avanti, il diritto dei contratti a distanza dovrà confrontarsi con un duplice

obiettivo: preservare l’efficienza e la rapidità proprie dell’economia digitale, ma al tempo

stesso garantire una tutela effettiva del contraente debole. Non si tratta di negare la

standardizzazione, ma di renderla equa. È possibile immaginare modelli contrattuali

modulari, nei quali alcune clausole siano negoziabili entro limiti predefiniti, o interfacce

che guidino l’utente in percorsi di scelta trasparenti e reversibili.

In questa prospettiva, la tecnologia non è più un vincolo, ma uno strumento di garanzia.

In conclusione, i contratti a distanza incarnano la tensione costante tra efficienza e

giustizia, tra automatismo e responsabilità. La loro regolazione non può limitarsi a

replicare categorie del passato, ma deve evolversi in parallelo alla realtà economica che

descrive. La distanza fisica tra le parti non deve tradursi in distanza giuridica o cognitiva.

Al contrario, la sfida del diritto digitale consiste proprio nel rendere la standardizzazione

compatibile con l’autonomia, l’automazione compatibile con la consapevolezza,

l’efficienza compatibile con la dignità del contraente.

Il contratto del futuro sarà inevitabilmente un contratto “programmato”, capace di

autogestirsi e adattarsi. Ma ciò che dovrà rimanere umano (e quindi giuridicamente

tutelato) è la libertà di scegliere e comprendere.

Solo così la distanza potrà trasformarsi da limite in spazio di garanzia, e la

standardizzazione potrà divenire una nuova forma di equilibrio contrattuale.

 
 
 

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