Il 28esimo regime delle imprese europee
- 20 apr
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Introduzione
In un contesto caratterizzato dalla coesistenza di ventisette ordinamenti societari nazionali con discipline eterogenee, la frammentazione normativa si configura oramai come un ostacolo giuridico-strutturale. Le nuove società che vogliono aprirsi e consolidarsi all’interno di un mercato devono affrontare nella maggior parte dei casi delle barriere di carattere normativo all’entrata di quei stessi mercati in cui vogliono operare. Di conseguenza si producono degli effetti negativi di dispersione che incidono direttamente sulla capacità delle imprese di operare con efficienza ed efficacia. Il fondo monetario internazionale (FMI) ha riportato che queste barriere apposte ai servizi all’interno dell’Unione europea sono paragonabili ad un dazio occulto del 110%, mentre per le merci si arriva al 45%, a differenza di un 15% negli Stati Uniti[1]. Queste barriere non tariffarie sono causate da una mancata armonizzazione delle regole del diritto societario. Il problema risiede nell’applicazione del diritto dell’Unione europea a livello nazionale e dell'incompletezza o divergenza delle soluzioni di e-government.
L’Unione europea ha reagito proponendo un 28esimo regime di diritto societario che rappresenta una risposta sistematica alla necessità di superare la barriera normativa vigente, attraverso l’introduzione di uno schema giuridico che dovrà affiancare i modelli nazionali.
Una nuova forma societaria europea: EU Inc.
Negli ultimi tempi si avverte più che mai l’esigenza di trovare uno strumento per rilanciare la competitività continentale, cercando un inquadramento legale innovativo: l'obiettivo è quello di sviluppare una nuova struttura societaria che sia davvero europea. Si tratta di uno scopo perseguito da tempo da diversi esperti del settore. Gli ex presidenti del Consiglio Enrico Letta e Mario Draghi hanno affrontato la questione in due report volti a rilanciare la competitività europea. Enrico Letta si è espresso nel suo report Much more than a market pubblicato nell’aprile 2024, sul futuro del mercato unico, richiedendo l’introduzione di un quadro giuridico europeo opzionale per le imprese. Nel settembre dello stesso anno è stato pubblicato il report di Draghi (The future of European competitiveness), che ha esplicitamente richiamato il 28esimo regime, con l’obiettivo di armonizzare il diritto societario e rendere il mercato europeo più ambizioso.
È così che si è lentamente sviluppata l’idea dell’EU Inc., un 28esimo regime che contiene un nuovo insieme unico di norme societarie. Si tratta di una forma societaria europea facoltativa, le cui norme verranno applicate senza soluzione di continuità in tutta l’Unione europea. Il sistema sarà digitale per definizione ed aiuterà le imprese ad aggirare le complessità delle normative nazionali. Si cercherà di rafforzare l'ecosistema tecnologico europeo, per superare le barriere burocratiche che ostacolano la flessibilità e rallentano le operazioni societarie. La necessità di questa soluzione era iniziata a diventare evidente, per evitare che le aziende vengano aperte al di fuori dell’UE, ostacolate da rigidi diritti nazionali.
La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel presentare la nuova forma EU Inc. ha evidenziato che tuttora gli imprenditori europei “devono orientarsi tra 27 sistemi giuridici e oltre 60 forme societarie nazionali diverse". Di conseguenza la maggior parte del talento e delle ambizioni europee si rifugia in sistemi societari più flessibili che facilitano l’espansione delle imprese. EU Inc. mira a portare un grande cambiamento sulla scena europea, facilitando la crescita di un’impresa in Europa. “Qualsiasi imprenditore potrà creare un'azienda nel giro di 48 ore”, è quanto viene promesso, abbattendo anche i costi elevati per lo sviluppo di un’impresa. Von der Leyen intravede come scopo finale la creazione di un mercato unico europeo entro il 2028.
I punti chiave della bozza del regolamento
Il 18 marzo di quest’anno sono stati pubblicati 107 articoli con in allegato un contenuto minimo dell’atto costitutivo, all’interno della proposta di regolamento COM (2026) 321 final. Si tratta di una bozza di regolamento che prevede una nuova forma giuridica di società a responsabilità limitata, valida per tutte le imprese idonee. Inizialmente erano previsti dei filtri d’ingresso, che limitavano l’applicabilità di questo regime a seconda del tipo di impresa, ma ora sono stati completamente eliminati. Difatti, tutte le società costituite da una o più persone fisiche o giuridiche sono soggette a questo nuovo quadro societario europeo: ovvero tutte le imprese indipendentemente dal fatto di come si siano costituite, se da zero, tramite conversione, fusione oppure scissione. Questa forma normativa non sostituirebbe radicalmente i 27 sistemi nazionali, ma le affiancherebbe come opzione aggiuntiva. Il regolamento contiene dei principi chiari e uguali per tutti i Paesi che devono adottarli senza modificarli. Essendo un regolamento e non una direttiva, non dovrà essere adeguato al contesto normativo nazionale.
Sono diversi gli elementi contenuti nella proposta che vanno ad affiancare la disciplina prevista dai singoli 27 sistemi societari fra cui una registrazione più rapida: la costituzione della società, così come anticipato nel discorso di Ursula von der Leyen, sarà garantita in meno di 48 ore e a un costo inferiore di 100 euro. Le procedure saranno consequenzialmente semplificate, sarà infatti sufficiente trasmettere le informazioni delle imprese una volta sola tramite un’unica interfaccia a livello europeo. Si prevede lo sviluppo di un nuovo registro centrale europeo che assegnerà un numero di identificazione fiscale e una partita IVA alle imprese senza che sia necessario presentare nuovamente la relativa documentazione. Difatti sarà più semplice e rapido ripartire con la propria impresa, sottoponendosi anche a costi minori. Le operazioni diventeranno interamente digitali, adottando quindi un approccio molto più tecnologico e sistematico, salvo casi eccezionali in cui occorrerà procedere ad accertamenti in presenza (in una sede legale in uno dei 27 Stati). Per la registrazione si farà uso della piattaforma comunitaria Bris (Business Registers Interconnection System)[2], ovvero un’infrastruttura che permette di ricercare in automatico le informazioni sulle imprese. Questo sistema era stato istituito mediante la Direttiva BRIS 2012/17/UE, codificata all’interno della Direttiva 2017/1132. Attiva dall’8 giugno 2017 questa infrastruttura ha cercato di collegare i registri delle imprese degli Stati membri dell'Unione europea. L’obiettivo era quello di creare le condizioni per promuovere la piena realizzazione delle libertà di stabilimento e di impresa. Il sistema persegue, infatti, il principio once-only, ovvero come ribadito, secondo il quale i dati verranno inseriti una sola volta.
Un’ulteriore facilitazione che verrà promossa mediante l’adozione del 28esimo regime è quella di condizioni più favorevoli per attrarre gli investimenti: il trasferimento delle azioni sarà semplificato e non sarà necessario coinvolgere intermediari. Lo scopo è quello di creare piani di stock option per i dipendenti validi in tutta l’UE che saranno tassati una sola volta, ovvero sul reddito generato al momento della vendita. Di conseguenza ciò consentirà una maggiore flessibilità nelle azioni, creando delle diverse classi di azioni con vari diritti economici e di voto per proteggere la propria attività dalle acquisizioni ostili. Si tratta del piano EU-ESO (European Employee Stock Option)[3], un’iniziativa della Commissione promossa nel marzo 2026. Consiste in una tassazione differita, ovvero che avviene unicamente al momento della vendita delle azioni e non all’esercizio (quando viene esercitata oppure assegnata), evitando imposte su redditi non realizzati (dry tax). I warrant EU-ESO prevedono un cosiddetto periodo minimo di vesting, ovvero di maturazione, di 24 mesi. In sintesi, in principio i dipendenti hanno a disposizione degli strumenti finanziari (definiti warrant) che conferiscono loro il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare delle azioni della società a un prezzo predefinito (c.d. strike price, prezzo di esercizio) dopo un determinato periodo di conservazione. I dipendenti dispongono così di questo titolo, e non delle azioni vere e proprie, che potrà essere esercitato entro il tempo di maturazione, a pena di decadenza del diritto - ovvero i warrant perdono completamente valore. Gli ESO (Employee Stock Options) sono molto simili ai warrant, differiscono da questi ultimi in quanto sono previsti come degli incentivi puri per i dipendenti o manager. Per questo motivo sono considerati più come clausole di contratti di lavoro (o piani di incentivazione). La grande rivoluzione economica del sistema consiste nel fatto che la tassazione avviene quando il guadagno viene realizzato e non quando si diventa titolari dell’ESO/warrant, ovvero al momento dell’esercizio. Complessivamente secondo le stime preliminari di Bruxelles la riforma potrebbe generare risparmi significativi per le aziende, stimati in centinaia di milioni di euro in dieci anni.
Tra l’altro, trattandosi di un regolamento molto ampio vengono affrontate diversi tematiche, tra cui il ricorso al Business wallet (ovvero al portafoglio virtuale dell’identità d’impresa per conservare documenti, certificazioni, ecc), l’organizzazione dell’impresa, la composizione dei consigli di amministrazione e i quorum delle assemblee dei soci.
È doveroso chiarire che il regolamento sarà valido anche per le entità straniere operanti in uno Stato membro: secondo l’art 54.1[4] del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) queste devono essere trattate allo stesso modo delle persone fisiche che sono cittadini degli Stati membri.
L’ispirazione dalle Delaware C-Corp statunitensi
L’EU Inc. è un sistema che si ispira di base alla struttura delle Delaware C-Corp statunitensi. Le società del cosiddetto ordinamento Delaware sono delle società con una struttura di C - Corporation che hanno scelto di costituirsi secondo le leggi dello Stato del Delaware. Di base, tutte le società degli Stati Uniti sono inizialmente designate in modo automatico come C Corporations, ovvero ricevono questa classificazione fiscale predefinita, salvo casi particolari in cui abbiano presentato moduli o richieste di registrazione specifiche. Questa struttura è nota per la sua flessibilità fiscale e la facilità con cui è possibile operare negli Stati Uniti. Offre un regime normativo estremamente semplificato e una notevole protezione per azionisti e proprietari che possono adire a tribunali specializzati in materia societaria. Si rivolge ad aziende di tutte le dimensioni e la ratio delle normative in materia societaria sono orientate in modo favorevole all’autonomia del protagonismo del management aziendale. Tra l’altro sono diversi i benefici che seguono da questa operazione, come il livello di privacy che viene fornito, non essendo necessario elencare nei documenti di costituzione i nomi dei membri del consiglio di amministrazione. Soprattutto, non esiste la tassa sul reddito aziendale statale per le società che si sono costituite nello Stato del Delaware ma che non effettuano la loro attività lì. Nella scena societaria europea il rischio è quello che le imprese più promettenti si trovino di fronte ad un Delaware flip o US flip. Ovvero si registrino come subsidiary (come filiale) di una holding (società madre) americana in Delaware per accedere alle semplificazioni normative e a un mercato dei finanziamenti più maturo, pur operando nel contesto europeo. Questo fenomeno comporta una rilevante perdita di talenti, capitali e di capacità fiscale per l’Unione. Si stima che circa il 30% dei cosiddetti unicorni europei abbia così trasferito la sede negli Stati Uniti negli ultimi 15 anni.
Punti da chiarire che risultano poco convincenti
Sussistono, però, come è solito accadere, dei punti che funzionano solo in parte. Uno che convince parzialmente la scena pubblica[5] è l’idea che questo sistema possa risultare non come un vero nuovo regime europeo, ma piuttosto come una frammentazione del diritto applicabile. Difatti, l’articolo 4 del regolamento COM (2026) 321 final stabilisce che le materie non coperte dal regolamento oppure dallo statuto societario restano disciplinate dalla legge nazionale dello Stato membro di registrazione. Ne sussegue un ulteriore elemento poco convincente, ovvero la mancanza di un tribunale europeo ad hoc che si occupi di questioni riguardanti unicamente il 28esimo regime: il mercato aveva richiesto la costituzione di una corte commerciale europea. La proposta si limita a raccomandare agli Stati di istituire dei tribunali specializzati. Ciò aumenta il rischio di interpretazioni divergenti delle stesse norme, incertezze legali che potrebbero scoraggiare gli investitori. Le imprese potrebbero trovarsi di fronte a dei conflitti fra le norme del 28esimo regime e quelle dei 27 sistemi amministrativi e burocratici diversi. Secondo l’art 11 della Costituzione italiana si prevede l’assunzione di norme del diritto comunitario direttamente nel territorio italiano pur rimanendo estranee al sistema delle fonti interne. I casi di antinomia dovranno essere risolti singolarmente dal giudice comune che potrà in seguito sollevare eventualmente una questione di costituzionalità. La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che il giudice nazionale incaricato di applicare norme comunitarie, ha l’obbligo di garantire la piena efficacia, disapplicando all’occorrenza qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale.
Per concludere, vale la pena citare la cosiddetta “maledizione del precedente”, ovvero il fallimento di un tentativo precedente di creare una struttura societaria paneuropea che oramai è rimasta relegata alla storia del passato. Si tratta della Societas Europaea (SE) proposta nel 1970, approvata ben 30 anni dopo nel 2004, ma rimasta in gran parte inutilizzata. Disciplinata dal regolamento europeo n. 2157 dell’8 ottobre 2001 la SE è una struttura per agevolare l’espansione delle grandi aziende, ma che non ha avuto ampia applicazione. Ad oggi si contano circa 3000 le imprese che sono inquadrate come Societas Europaea, una minoranza all’interno del mercato europeo. Possono costituirsi come SE società che hanno una sede legale situata all'interno dell’UE, che funzionano attraverso dei propri organi e che operano in almeno due Paesi dell’Unione.
“Il meglio è nemico del bene”
Alla luce delle critiche sopra esposte non possiamo tuttavia non considerare positivamente la proposta avanzata dalla Commissione europea. In conclusione riprendendo le parole solitamente attribuite a Voltaire, il 28esimo regime rappresenta un primo ma significativo passo per dare una risposta alle inefficienze strutturali del mercato europeo e un’opportunità concreta per armonizzare un diritto societario troppo eterogeneo per servire le esigenze di sviluppo economico dell’Unione.
[1] Come riportato all’interno del report Europe’s Choice: Policies for Growth and Resilience pubblicato il 16 dicembre 2024 dal Direttore del Dipartimento Europeo al FMI Alfred Kammer.
[2] cfr. artt 21 e 22 del regolamento COM (2026) 321 final
[3] cfr. artt 57 e 58 del regolamento COM (2026) 321 final
[4] L’articolo 54 paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) è una norma fondamentale che estende il diritto di stabilimento, previsto dall’art. 49 TFUE per le persone fisiche, anche alle persone giuridiche. Le disposizioni si applicano alle società che hanno i loro organi direttivi o la sede principale in uno Stato membro.
[5] Martin Sandbu ha redatto in un articolo del Financial Times ‘EU Inc’ is a missed opportunity for start-ups,pubblicato nel 22 marzo 2026, un elenco di punti critici del 28esimo regime, analizzando gli eventuali dubbi e le indefinitezze.

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