La Responsabilità Amministrativa da Reato: il Caso Thyssenkrupp alla Luce della Sentenza delle Sezioni Unite N.38343/2014
- G. Muttoni e C. Pelini
- 7 nov 2025
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Per lungo tempo, il principio societas delinquere non potest ha rappresentato un caposaldo del diritto penale, escludendo la possibilità di attribuire responsabilità penale alle persone giuridiche. Con l’introduzione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il legislatore ha inaugurato un nuovo paradigma, volto a riconoscere una forma di responsabilità “amministrativa” dell’ente – da molti ritenuta di natura sostanzialmente penale - derivante da reato, commesso nel suo interesse o vantaggio, da parte di soggetti apicali o sottoposti alla loro direzione.
In tale contesto, il caso Thyssenkrupp - finito di fronte alle Sez. Unite con la sentenza Cass. Pen., 18 settembre 2014, n. 38343 - ha avuto un rilievo centrale nell’interpretazione del decreto, in particolare con riferimento all’estensione della disciplina ai reati colposi di evento, delineando la volontà dell’ordinamento di colpire in modo effettivo le società per crimini gravi, quali quelli derivanti da violazioni della normativa antinfortunistica.
La ricostruzione dei fatti
Il caso si apriva la notte tra il 5 e 6 dicembre 2007, quando un grave incendio divampò nello stabilimento di Torino dell'acciaieria Thyssenkrupp. Vani furono i tentativi degli operai di domare le fiamme, sia per via della diffusa presenza di olio fuoriuscito dai macchinari sia per la totale inadeguatezza e trascuratezza dei sistemi di sicurezza, che, secondo la testimonianza dell’unico operario presente superstite, nel momento di necessità si rivelarono del tutto inefficaci. I lavoratori presenti vennero investiti da una fuoriuscita di olio bollente che, prendendo fuoco, generò un tragico bilancio di sette vittime.
Dalle prime indagini emergeva la carenza di misure di sicurezza: tutto nello stabilimento evidenziava una situazione di grave degrado. La struttura era infatti destinata alla chiusura e l’attività produttiva doveva esser trasferita a Terni; tale circostanza aveva portato a trascurare la sicurezza, ridurre il personale al minimo e alla mancata operatività dei sistemi antincendio.
L’iter processuale
La tragedia scosse l'opinione pubblica e il processo iniziò immediatamente, dando vita ad un complesso percorso di definizione delle responsabilità dei soggetti coinvolti e dell’ente stesso.
Il 15 aprile 2011, la Corte d’Assise presso il Tribunale di Torino, sezione II, riconosceva la responsabilità degli imputati, condannando l’amministratore delegato della società ad una pena di 16 anni e 6 mesi di reclusione per omicidio volontario, incendio doloso e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, e altri cinque manager della società per omicidio e incendio colposi e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Venivano inoltre chiamati, in solido tra loro e con il responsabile civile, al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili.
A titolo di responsabilità aggiuntiva, autonoma e diretta, veniva condannata la società ThyssenKrupp Acciai speciali Terni S.p.A. per omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 25-septies del d.lgs. 231/2001.
In secondo grado la Corte d’Assise d’Appello di Torino confermava l’impianto accusatorio contro la società, riformulando solamente le qualificazioni giuridiche per le persone fisiche, che passavano da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo con colpa cosciente.
Contro tale sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione da entrambe le parti e, attesa la necessità di una trattazione da parte delle Sezioni Unite in merito alla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, venivano trasmessi gli atti al Primo Presidente. Le Sezioni Unite, con la storica sentenza n. 38343 del 18 settembre 2014, rendevano definitiva la condanna nei confronti della ThyssenKrupp Acciai speciali Terni S.p.A. per responsabilità amministrativa dell’ente derivante da reato e confermavano le colpe dei sei imputati, ordinando un nuovo processo d'appello per ridefinire le pene.
Il reato-presupposto e la posizione qualificata dell’autore
Per la configurazione della responsabilità dell’ente è necessaria la commissione di un reato espressamente previsto all’interno dell’elencazione tassativa contenuta nel decreto stesso, da parte di persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente, ovvero da soggetti sottoposti alla loro vigilanza o direzione.
Nel caso di specie, la sussistenza di tali elementi non ha suscitato particolari dubbi, poiché gli amministratori apicali della società sono stati ritenuti responsabili in via definitiva di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. In particolare, nodo centrale della discussione davanti alle Sezioni Unite ha riguardato la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, concludendosi nel senso della colpa cosciente – intesa come malgoverno del rischio – e non invece del dolo eventuale, definito come previsione della concreta possibilità dell’evento e adesione consapevole al rischio del suo verificarsi.
Trattandosi di soggetti che rivestono posizioni apicali, il decreto prevede una presunzione di immedesimazione organica, fondata sull’assunzione che l’operato degli amministratori esprima la politica dell’impresa, sì da formare un’identità tra le due volontà, salva la possibilità per l’ente di fornire la prova liberatoria (che verrà analizzata infra).
Interesse o vantaggio nel reato colposo
Secondo elemento costitutivo della responsabilità dell’ente è stabilito dall’art. 5 del d.lgs. n. 231/ 2001, il quale richiede che i reati siano commessi nel suo interesse o vantaggio. In riferimento a ciò, le Sezioni Unite hanno analizzato, da un lato, il rapporto tra i due criteri e, dall’altro, la compatibilità con i reati colposi.
Per quanto riguarda la prima questione, le Sezioni Unite riportano l’impostazione prevalente secondo cui i due criteri d’imputazione si pongono in rapporto di alternatività: l’interesse esprime “una valutazione teleologia del reato, apprezzabile ex ante, al momento della commissione del fatto, e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo”; il vantaggio “ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito”. La Corte riconosce, tuttavia, l’esistenza di voci dissenzienti e precisa che il tema non assume rilievo significativo nel giudizio in esame.
La seconda questione ha riguardato la compatibilità tra i criteri di imputazione oggettiva e i reati colposi, poiché, al momento della sua introduzione, il d.lgs. 231/2001 conteneva soltanto fattispecie dolose; l’art. 9 della L. 3 agosto 2007, n. 123, ha esteso l’applicazione della normativa anche ad alcune fattispecie colpose, includendo tra i reati-presupposto anche l’omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Tale ampliamento, tuttavia, è avvenuto senza alcuna modificazione del criterio sancito dall’art. 5 del d.lgs. n. 231/2001.
Risulta evidente, data la non volontà dell’evento che caratterizza l’illecito colposo, la difficoltà nell’individuazione di un interesse o vantaggio dell’ente in relazione all’evento lesivo. Le Sezioni Unite, rigettando la tesi che ne postulava l’inapplicabilità in assenza di adeguamenti normativi, hanno adottato una lettura obbligata, secondo cui i concetti di interesse e vantaggio devono essere riferiti non all’evento, ma alla condotta. Pur in assenza di dolo, i reati sono stati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente poiché, dalla violazione delle norme cautelari e dunque dal mancato adeguamento dell’impianto nell’unità produttiva di Torino, l’ente ha conseguito un indubbio risparmio economico. Tale soluzione interpretativa non altera i criteri ma li adatta al caso di un agente che violi consapevolmente la cautela o preveda il rischio di verificazione dell’evento, pur senza volerlo.
La colpa organizzativa
Ultimo elemento costitutivo è rappresentato dalla colpa organizzativa. In caso di reati commessi da soggetti apicali, l’ente può infatti andare esente da responsabilità fornendo la prova di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie, nonché di aver istituito un organismo - dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo – deputato alla vigilanza del funzionamento e dell’osservanza dei modelli, sì che solo un comportamento fraudolento possa aver portato alla commissione del reato.
Nel caso Thyssenkrupp, l’inadempimento dell’obbligo di adottare le cautele di carattere organizzativo e gestionale necessarie a prevenire la commissione di alcuni reati, già di per sé evidente, emergeva in modo ancora più chiaro dall’assenza di autonomia dell’organismo di vigilanza da interferenze esterne. In particolare, tale autonomia difettava – e continuava a difettare al tempo del processo – posto che un membro deputato a vigilare sull’adozione del modello in materia antinfortunistica era lo stesso dirigente del settore ecologia, ambiente e sicurezza; dunque, “le verifiche avrebbero riguardato l'operato di un dirigente chiamato ad essere il giudice di se stesso e dotato di poteri disciplinari”. Secondo la Corte, l’accettazione di tale conflitto di interessi “denotava la propensione verso la configurazione del modello dell'organo di controllo in termini burocratici e di facciata e non di effettiva prevenzione dei reati”.
Il trattamento sanzionatorio
Le Sezioni Unite hanno in definitiva confermato integralmente il trattamento sanzionatorio nei confronti della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A, rigettando le doglianze della difesa in merito alla sproporzionalità della pena. Come chiarito dalla Corte, “la pronunzia è appropriata ed immune da censure”, essendo quest’ultima fondata non solo sulla tragicità dell’evento, ma anche su una valutazione complessiva della gravità della colpa e della struttura organizzativa dell’ente basata su una consolidata avversione a procedure trasparenti e di effettiva prevenzione dei reati.
La sanzione pecuniaria inflitta, ai sensi degli artt. 9 e 10 e art. 12, comma 2, lett. A, del decreto, ammontava ad un milione di euro. È stata in proposito negata la riduzione della sanzione prevista dall’art. 12, comma 3,connessa all'adozione, prima dell'apertura del dibattimento, di un modello organizzativo operativo, posta l’assenza di autonomia in capo all’organismo di vigilanza.
La Corte ha inoltre ribadito la legittimità delle sanzioni interdittive – l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi per la durata di sei mesi ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. A e il divieto di pubblicizzare beni o servizi per la stessa durata ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. E - e la confisca del profitto. Quest’ultimo è stato dalla Corte individuato, con riguardo ad una condotta che reca la violazione di una disciplina prevenzionistica, nel “vantaggio che si concreta, tipicamente, nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare, o nello svolgimento di una attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto”, confermando dunque l’ammontare di 800.000 euro.
A completamento del quadro, veniva disposta la pubblicazione della sentenza su tre quotidiani a diffusione nazionale, quale sanzione accessoria con un grado di diffusione giustificato dalla gravità dell'addebito proprio dell'ente.

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