LE AZIONI SPECIALI TIPICHE: FOCUS ON AZIONI DI GODIMENTO E AZIONI RISCATTABILI
Sin dalla nascita, alla fine del Seicento, dei primi esempi di società per azioni, il concetto di azione è sempre stato uno delle componenti fondamentali del bagaglio culturale di ogni giurista.
Con il tempo le azioni sono diventate sempre più varie e in forme differenti sulla base delle diverse esigenze delle società emittenti. Al giorno d’oggi abbiamo una vasta platea di azioni presenti nel nostro ordinamento tra le quali non è sempre facile districarsi. In particolare oggi ci concentreremo in una prima qualificazione generale dell’azione ordinaria, per poi andare ad analizzare specificamente due categorie di azioni speciali: le azioni di godimento e le azioni riscattabili.
OVERVIEW SULLE AZIONI ORDINARIE
Le azioni rappresentano le quote di partecipazione al capitale di una società per azioni (S.p.A.) e hanno diverse caratteristiche:
Sono standardizzate ed omogenee🡪ogni azione non solo rappresenta un identico ammontare del capitale sociale, ma incorpora anche identici diritti.
Indivisibilità🡪la singola azione rappresenta l’unità minima di partecipazione alla società e pertanto non è divisibile
Libertà di trasferimento🡪generalmente le azioni possono circolare liberamente, tuttavia l’art. 2355-bis c.c. prevede dei limiti che potrebbero essere apposti alla circolazione delle azioni della singola società.
Circolazione secondo la disciplina dei titoli di credito
L’art. 2348 c.c., rubricato “categorie di azioni” enuncia al primo comma il principio di uguaglianza, come citato al primo punto dell’elenco precedente; tuttavia, il secondo comma stravolge quanto appena detto e dà la possibilità di creare categorie di azioni diverse da quelle ordinarie sotto il profilo dei diritti attribuiti.
Con questo passaggio quello che prima sembrava un principio di uguaglianza assoluta, diviene ora un principio di uguaglianza relativa nel senso che tale uguaglianza deve sussistere tra azioni della stessa categoria, ma nulla osta alla creazione di categorie di azioni diverse.
Di seguito analizzeremo due categorie tipizzate di azioni speciali.
LE AZIONI DI GODIMENTO
Le azioni di godimento rientrano nelle azioni tipizzate di categoria speciale, cioè quelle
regolamentate direttamente dal legislatore all’interno del Codice civile. In particolare, questa tipologia di azioni è regolamentata all’art. 2353 del cc che, in maniera molto snella, enuncia le caratteristiche principali di queste azioni, lasciando spazio a dottrina e giurisprudenza di colmare le domande che possono sorgere sull’utilizzo di questa categoria di azione.
Queste azioni vengono emesse a fronte di azioni rimborsate, ai sensi del primo comma, ma è da capire qual è il motivo che spinge il legislatore a prevedere un’azione di concambio, a fronte di un rimborso di altre azioni.
L’art. 2353 continua enunciando che “non danno diritto di voto nell’assemblea”, ed “esse concorrono alla ripartizione degli utili che residuano…” con questa prima analisi preliminare vediamo quindi che queste azioni non hanno diritti amministrativi (qualificanti, per esempio, nelle azioni ordinarie attraverso il diritto di voto), ma hanno “residualmente” diritti patrimoniali (quindi possono ricevere dei dividendi, partecipando alla distribuzione dell’utile di esercizio durante l’approvazione del bilancio, quale momento che ne attesta la consistenza).
Ora dobbiamo capire perché qualcuno dovrebbe volere un’azione di questo genere, che da quanto traspare, ha meno diritti di altre categorie di azioni come ad esempio il voto o il diritto di partecipare ai risultati della gestione aziendale, che sono limitati.
Inoltre, la loro remunerazione rispetto cosa residua? E ancora più importante, perché vengono emesse?
Per rispondere a queste domande iniziamo ragionando sulla ratio che ha spinto il legislatore a
legiferare su di loro: le azioni di godimento sono emesse a seguito di una diminuzione reale (ex.
2445 cc) del capitale sociale di una società, cioè quando viene restituita una parte dei conferimenti ai soci, poiché si presuppone che ecceda le risorse necessarie per traguardare l’oggetto sociale,
definito nello statuto, che ricordiamo essere uno dei fari conduttori delle decisioni sociali.
Ma se vengono restituiti i conferimenti (poniamo sempre denaro per semplicità), perché si dovrebbero emettere delle azioni (di godimento) per concambiare le azioni (che vengono) annullate nella riduzione reale del capitale della società? Perché non si può concludere la diminuzione reale del CS con solo l’annullamento delle azioni ?
Per rispondere bisogna introdurre il concetto di VN e VR:
VN( valore nominale) è il valore che le azioni hanno nello statuto singolarmente e la cui somma complessiva costituisce il capitale sociale (CS);
VR (valore reale) è il valore di una singola azione che si ottiene rapportando il valore del patrimonio netto (PN) della società con il numero totale di azioni in circolazione.
Conclusione: la società che nel tempo ha generato riserve (obbligatorie per legge o volontarie) e utile che non ha distribuito (magari per, ad esempio, investire su sé stessa), insieme al CS iniziale, ha incrementato il PN: ha cioè aumentato il valore reale di ogni singola azione emessa dalla società inizialmente ad un valore nominale.
Vediamo quindi che c’è un valore aggiuntivo che la società ha generato nel corso della sua vita, il quale pro quota appartiene ai soci (nella percentuale di azioni da loro detenuta) che si cumula al VN dei loro conferimenti iniziali.
La riduzione di CS è quel principio che prevede un annullamento di azioni che saranno rimborsate al VN e non al valore reale generando così un delta che il socio non si vedrà rimborsare.
Allora il socio che si vede restituire il solo VN si può sentire leso patrimonialmente?
In teoria se tutti i soci vedono annullarsi proporzionalmente il numero di azioni, senza che nessun socio riduca la percentuale della partecipazione che aveva nella società prima della riduzione di CS(diluizione), no. Perché aumenterà il VR delle azioni rimanenti, con una compensazione dell’effetto.
Ma se invece c’è un sorteggio (per evitare il pregiudizio di uno specifico socio) e si riducono le percentuali solo di alcuni soci?
Questi verrebbero privati di una parte del valore che hanno creato nella società, se si rimborsa loro solo il VN… ed è qui che intervengono le azioni di godimento!
Per colmare queste lesioni patrimoniali che il socio subirebbe gli si assegnerà un’azione che, dopo che le altre azioni ricevono un dividendo pari all’interesse legale (che varia rispetto le condizioni di mercato ex art. 1284) sull’utile, gli consentirà di partecipare alla ripartizione del residuo utile da distribuire. Inoltre, in fase di liquidazione, quando si porta il CS a zero e si restituiscono a tutti i soci i loro conferimenti nella misura del valore nominale, i soci sorteggiati della riduzione di CS precedente, che hanno ricevuto le azioni di godimento, con quelle concorreranno nella distribuzione del residuo, quale delta tra PN e CS: quel valore che la società ha generato che prima non era stato distribuito agli assegnatari delle azioni di godimento.
Vengono quindi rimesse in pari le cose.
LE AZIONI RISCATTABILI
Le azioni riscattabili sono una categoria tipizzata di azioni speciali: sono state introdotte nell’ordinamento italiano nel 2004 (quindi in tempi relativamente recenti) e la loro disciplina è specificata all’art. 2437-sexies del c.c.
L’emissione di azioni riscattabili, secondo il c.c., deriva dall’esercizio dell’autonomia statutaria dei soci. Questi prevedono la possibilità, tanto per la società quanto per i soci, di acquistare le partecipazioni di altri soci nel momento in cui uno dei due soggetti sopra menzionati decida di esercitare il diritto potestativo incorporato nelle azioni riscattabili.
Nel caso di effettivo riscatto delle azioni, il valore delle azioni che deve essere pagato deve essere determinato applicando i criteri previsti per l’ipotesi di recesso, fermi restando i limiti all’acquisto di azioni proprie (20% del capitale sociale, derogabile in alcune situazioni ex art. 2357 bis).
È bene notare che le azioni riscattabili, per quanto considerate una categoria di azioni, in realtà sono semplicemente azioni caratterizzate dall’attributo della riscattabilità. Quest’ultimo può essere dato dallo statuto:
A tutte le azioni
A nessuna azione
Anche ad una sola azione
Ad una parte delle azioni
A tutte le azioni in circolazione
Di conseguenza, benchè si possa pensare a questa tipologia di azioni come ad una categoria vera e propria, in realtà siamo di fronte ad un semplice attributo che può essere dato ad ogni azione. Precisato ciò possiamo sicuramente dire che l’insieme delle azioni dotate del diritto di riscatto possano essere considerate una categoria di azioni.
La funzione primaria assolta dalle azioni riscattabili è quella di preservare il controllo corporativo dell’ente emittente andando a garantire una stabilità dell’assetto proprietario della società. Appare chiaro che utilizzare lo strumento delle azioni riscattabili vada in controtendenza rispetto al principio generale dell’ordinamento, che assicurerebbe comunque la libera circolazione delle azioni.
C’è chi in dottrina ha osservato che questo ed altri strumenti avrebbero modificato la natura della società per azioni che, da società proiettata idealmente al continuo cambiamento della compagine sociale, si sta sempre più trasformando in una società legata alle caratteristiche personali del socio e, quindi, più chiusa e “personalizzata”.
Sembrerebbe, a questo punto, legittimo chiedersi quando questa categoria di azioni trovi concreto utilizzo. I casi sono diversi:
Un caso tipico di utilizzo delle azioni riscattabili si ha quando la partecipazione del socio che possiede le quote è legittimata da rapporti di tipo extrasociale e quindi di lavoro o fornitura. In questo frangente la riscattabilità dell’azione permette la stabilità della società una volta che il rapporto extrasociale si sia interrotto.
Le azioni riscattabili sono utilizzate anche come mezzo di finanziamento per progetti od investimenti a breve termine. In questo caso la società emittente si impegna a riacquistare le azioni riscattabili dagli azionisti/finanziatori entro uno specifico periodo di tempo. Queste, infatti, sono strumenti utilizzati in ambito di private equity e venture capital.
In conclusione possiamo dire che le azioni non solo sono parti del capitale sociale ma anche strumenti multiformi che possono essere in vario modo adoperati dalle società.
BIBLIOGRAFIA
Federico Colognato, Lorenzo Salvatore, “Azioni redimibili e azioni riscattabili”, Rivista delle operazioni straordinarie, no. 1 (2017)
L. Calvosa, “La clausola di riscatto nelle società per azioni”, Milano, 1995, pag. 5 e ss
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