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Quando il Private Equity Diventa Infrastruttura di Stato: la Lezione di KKR e la Rinascita Giuridica del Capitale Europeo

  • F. L. Fago
  • 27 nov 2025
  • Tempo di lettura: 16 min

Il diritto quale architettura del capitale infrastrutturale


Il fondo: KKR e la logica dell’investitore istituzionale globale


Fondata nel 1976 da Henry Kravis e George Roberts, KKR & Co. Inc. rappresenta oggi uno dei principali alternative asset managers a livello globale, vanta oltre 500 miliardi di dollari in gestione ed una presenza capillare in venti differenti Paesi.


L’intento iniziale, consisteva nel porsi quale societ pioniera nel leveraged buyout negli Stati Uniti, KKR ha progressivamente evoluto il proprio modello di investimento in una struttura ibrida, integrando il private equity tradizionale con il infrastructure capital, il private credit, il real estate e i global impact funds. Tale trasformazione, oggetto di studio nei case studies della Harvard Business School, riflette una precisa visione strategica: quella di un investitore istituzionale sistemico, quale cessa il proprio focus sull’arbitraggio finanziario, ed inquadra il tema della valorizzazione industriale sul lungo periodo degli asset reali.


Alla base della propria filosofia operativa vi è un principio di partnership e allineamento : “people do business with those they like and trust”, così recita la citazione fondativa di Kravis e Roberts, pilastro della relazione con gli investitori istituzionali, dalle corporate pension plans ai sovereign wealth funds. La strategia di KKR si distingue per un approccio solutions-led, volto a creare valore condiviso tra impresa, investitori e comunità, e per un modello di investimento che privilegia la coesione tra capitale privato e interesse pubblico. L’obiettivo non è la speculazione, bensì la costruzione di rendimenti sostenibili attraverso la crescita industriale, l’innovazione infrastrutturale e la rigenerazione di settori regolamentati, dai trasporti all’energia, dalle telecomunicazioni alle reti digitali.


In questo quadro si colloca il KKR Infrastructure Fund, piattaforma dedicata agli asset essenziali per la competitività economica europea. Secondo il paper Private Infrastructure: An Asset Class for All Economic Conditions, tale asset class offre alpha, protezione dall’inflazione e rendimenti stabili anche in contesti di elevata volatilità, dimostrando performance superiori al mercato azionario globale nel decennio 2014–2024. KKR individua nella natura intrinsecamente reale e regolata di queste infrastrutture (reti energetiche, fibra ottica, data centers, sistemi logistici) la base di una nuova architettura del capitale: un’infrastruttura privata che contribuisce alla sovranità economica, garantendo stabilità, resilienza e influenza strategica. L’infrastruttura, per KKR, non è solo un investimento: bensì una tangibile forma di istituzione economica privata, capace di ancorare il valore finanziario alla continuità del sistema produttivo e, insieme, di orientare la politica industriale dei Paesi in cui opera.


L’operazione: l’acquisizione di FiberCop


Nel 2020 il CdA di TIM approva la costituzione di FiberCop, vehicle company nella quale confluiscono la rete secondaria (dall’armadio stradale alle abitazioni) e la fibra già posata da FlashFiber; contestualmente, KKR Infrastructure acquisisce una partecipazione di controllo nella NewCo, ponendosi al fianco di Fastweb (4,5%) in un’architettura azionaria che mantiene TIM in posizione di maggioranza e KKR con il 37,5%, configurando sin dall’origine un assetto wholesale-only e open access coerente con una governance pattizia di lungo periodo. L’operazione ha una chiara finalità industriale: accelerare il roll-out FTTH, favorire il coinvestimento degli operatori (MoU con Tiscali già nella fase iniziale) e ridurre il digital divide entro orizzonti misurabili, convertendo il rame in fibra e stabilità nei flussi di cassa tipici di un’infrastruttura regolata. Sul piano sistemico, la nascita di FiberCop è la prima tessera del disegno di rete unica: il CdA TIM approva infatti una lettera d’intenti con CDP Equity al fine di integrare FiberCop in un progetto dalla maggiore ampiezza (all’epoca denominato AccessCo) previa la fusione con Open Fiber, contemplando checks & balances di governance a tutela dell’indipendenza e dei terzi. La traiettoria evolve poi nel perimetro NetCo (rete fissa TIM + FiberCop), quale diviene il contenitore infrastrutturale della rete nazionale: nel 2023 KKR negozia l’acquisizione dell’intero perimetro NetCo per oltre 18 miliardi di euro, ottenendo l’autorizzazione del Governo italiano ai sensi della disciplina Golden Power e, successivamente, le necessarie autorizzazioni regolatorie europee. La vicenda, sancisce il passaggio da una logica puramente corporate a una architettura istituzionale del capitale, con effetti diretti sulla sovranità digitale, sulla concorrenza all’ingrosso e sulla resilienza delle infrastrutture critiche del Paese. L’operazione FiberCop-NetCo si colloca ampiamente oltre la dimensione finanziaria tradizionale: è un caso emblematico in cui il private equity infrastrutturale diviene strumento di politica industriale europea, vale a dire un meccanismo di cooperazione tra capitale privato globale e interesse pubblico nazionale. In un continente quale, come rileva McKinsey (2025), necessita di oltre 800 miliardi di euro erogati in nuovi investimenti annui, al fine di colmare il competitiveness gap con gli Stati Uniti,la capacità di mobilitare capitali privati su scala sistemica è divenuta condizione essenziale per garantire autonomia tecnologica, transizione energetica e coesione produttiva. Il private capital europeo, oggi operntea a metà scala rispetto a quello statunitense in rapporto al PIL, rappresenta la nuova architettura finanziaria attraverso cui l’Europa tenta di difendere la propria sovranità economica e riformulare le regole della competitività industriale.


In questo scenario, KKR Infrastructure Fund e operazioni simili non agiscono in qualità di speculatori, bensì come intermediari istituzionali, vale a dire soggetti abili a connettere il capitale paziente dei fondi pensione, dei sovereign wealth funds e delle compagnie assicurative con l’interesse strategico dei governi nazionali. Nei mercati maturi, il fondo infrastrutturale si muove quale ponte regolato tra pubblico e privato, combinando l’efficienza allocativa del mercato con la logica redistributiva dell’intervento statale. È questo l’elemento più innovativo: l’infrastruttura cessa di essere considerata un bene “pubblico” nel senso classico, ma un bene comune regolato, gestito da capitale privato secondo parametri pubblicistici di stabilità, trasparenza e universalità del servizio. Tali fondi, come documentato anche da OECD/ITF (Mobilising Private Investment in Infrastructure, 2018), assumono un ruolo para-istituzionale, poiché allocano risorse in settori regolamentati dove il ritorno è di medio-lungo periodo e la leva industriale prevale su quella puramente finanziaria. Al fine di ridurre il rischio percepito dagli investitori, le istituzioni pubbliche europee e nazionali introducono schemi di de-risking mirato, come il Fondo europeo per gli investimenti strategici o il meccanismo InvestEU, concepiti non per sostituire il mercato, ma per abilitarne la capacità di investimento in settori dove la complessità normativa, la burocrazia o l’incertezza politica storicamente scoraggiano la partecipazione privata. In questo senso, il private equity infrastrutturale diventa una leva di politica economica anticiclica e una forma di partenariato regolato, dove la stabilità istituzionale e il diritto amministrativo agiscono come garanzia di lungo periodo.


Sul piano giuridico, il private equity infrastrutturale presenta una struttura di governance sofisticata, che lo distingue nettamente dal private equity tradizionale. Le infrastructure companies sono regolate da patti parasociali a durata pluriennale, con diritti di voto ponderati, clausole di lock-up, meccanismi di exit differita e complessi sistemi di reserved matters su investimenti, finanziamento e cessione di asset. La governance pattizia è integrata da obblighi di trasparenza e da un costante dialogo regolatorio con le autorità nazionali ed europee, specialmente in materia di concorrenza e aiuti di Stato. In base al diritto UE, infatti, gli Stati membri possono sostenere infrastrutture strategiche solo entro i limiti della proporzionalità e della non distorsione del mercato: di qui il necessario equilibrio tra autonomia decisionale del fondo e oversight pubblico. A ciò si aggiunge il fattore europeo. Il private equity infrastrutturale, come chiarito da McKinsey, rappresenta oggi il principale veicolo previa il quale cui l’Europa ha facoltà di realizzare il piano delineato dal Draghi Report e dalla Competitiveness Compass della Commissione. Energia, telecomunicazioni, trasporti, difesa e digitalizzazione sono i nuovi campi di alleanza tra fondi e Stati: un sistema ibrido, dove la finanza privata finanzia la crescita, ma il diritto pubblico ne modella le forme e ne presidia le finalità. È in questo spazio (quello della coesistenza fra sovranità e mercato, autorità e capitale, interesse pubblico e governance contrattuale) che il private equity infrastrutturale trova la sua ragion d’essere.


Tale genere di operazioni, quale quella esercitata da KKR nei riguardi di FiberCop rappresentano la sintesi di un paradigma innovativo : il capitale privato come istituzione industriale europea, in questo deal il diritto societario, regolatorio ed europeo diventa il motore che consente al capitale privato di interagire con la sovranità nazionale.


Il profilo giuridico del deal


Struttura societaria e governance

Nel perimetro infrastructure, la struttura proprietaria e la governance pattizia non sono un corollario tecnico: sono l’architettura stessa attraverso cui il capitale privato dialoga con l’interesse pubblico, preservando stabilità industriale, bancabilità e coerenza regolatoria. Tre sono i piani da mettere a fuoco: le clausole parasociali e statutarie tipiche del PE, le specificità del modello “infrastructure fund” (orizzonte, rendimento, governance), il confronto tra la logica del controllo del PE tradizionale e la logica di partnership pubblico-privata propria delle reti strategiche.


Clausole parasociali e statutarie tipiche del PE → La cassetta degli attrezzi resta quella classica, ma calibrata su orizzonti più lunghi e platee di soci più eterogenee (fondi chiusi, veicoli di capitale permanente, pension funds, SWF). Diritti di governance e patti di voto. Nomina di amministratori (anche con soglie minime del 10–15%), reserved matters su M&A, indebitamento, piani industriali e nomine chiave; information covenants con reporting ricco e cadenzato. Co-vendita e co-trascinamento. Le tag-along proteggono i soci minoritari garantendo partecipazione pro rata a un’eventuale vendita del controllo “alle stesse condizioni”; le drag-along consentono alla maggioranza di “consegnare il 100%” al compratore forzando l’exit dei soci residuali (la prassi negoziale verte su soglie di attivazione, spesso ~75% ma modulabili, natura del corrispettivo anche non cash, coordinamento con pre-emption). Le ricostruzioni operative e i key negotiation points di queste clausole sono puntualmente sistematizzati da DWF (2024) e Ropes & Gray (2023). Meccanismi di exit e trasferimento. Per gestire la liquidità su ticket di grandi dimensioni e consorzi multi-investitore, il baricentro è passato da ROFR (diritto di prelazione “bloccante”) a ROFO (diritto di prima offerta “prezzante”), così da preservare contendibilità e valore in cessione. Si negoziano finestre di liquidità, sell-down parziali, affiliate transfers (con sempre più frequenti esclusioni dei continuation funds dal perimetro di “affiliati” per garantire tutele tag/ROFO come se fosse third-party sale). Nei veicoli a più livelli, si richiedono look-through provisions per allineare tempi e meccaniche di ROFO/tag fra holding e JV sottostanti, evitando “strozzature” procedurali. La prassi e le traiettorie evolutive sono ben documentate da Financier Worldwide (2022).Il fondo infrastrutturale opera con orizzonte temporale più lungo e tesi di rendimento stabile (indice, spesso, a parametri regolati o contrattuali), in cambio di una governance più contrattualizzata e meno gerarchica rispetto al PE buy-out.


Orizzonte e ritorni → La tesi economica privilegia stabilità dei cash flow e indicizzazioni

(inflation-linkage, RAB/RAB-like, price-cap, MSAs wholesale), al servizio di investitori “pazienti”

(pension funds, assicurazioni, SWF).


Governance pattizia e “diritti calibrati” → Minore ricorso a drag rights generalizzati nei consorzi/JV tra co-sponsor industriali e istituzionali; dove presenti, i drag sono spesso condizionati a hurdles minime (IRR/MOIC) e a finestre temporali predefinite; le tag risultano frequenti ma pro-rata e strutturate per non paralizzare la liquidità del blocco in vendita. Ampio uso di reserved matters graduati per soglie, veto su atti straordinari, step-in/change-of-control a tutela della continuità del servizio.


Stratificazione e coordinamento → Le strutture multi-layer richiedono allineamento sequenziale di board e comitati (deadlines, deemed consent, canali deliberativi flessibili) e pre-emption disegnata per permettere l’esercizio “a valle” dei diritti dei singoli coinvestitori (follow-on selettivi, excess allocation). Su questi profili, il case law di mercato e le best practice di drafting sono sintetizzati dalle analisi Financier Worldwide.


PE tradizionale “control-oriented” vs partnership pubblico-privata → Il PE control-oriented massimizza il valore tramite accentramento del controllo (board majority, drag pieni, debt push-down, timeline 3–5 anni, operational playbook aggressivo) e disciplina gli allineamenti con un set robusto di consent rights e leaver/ratchet sul management.


L’infrastructure PE, specie su asset strategici regolati, privilegia una logica di partnership:


Pluralità di capitali → (fondi chiusi + permanent capital + investitori istituzionali) → governance per consensi e soglie di coalizione più che per maggioranze semplici;

Regolazione e concorrenza→ come parte del design: i meccanismi di exit e trasferimento devono convivere con vincoli regolatori/antitrust e, talora, condizionalità pubbliche (obiettivi di copertura, standard QoS, resilienza);


Stakeholder istituzionali → (regolatori, ministeri competenti, autorità indipendenti) come controparti stabili del disegno pattizio: la governance diventa compliance-by-design, non mera tutela di parte.


Golden Power e controllo degli asset strategici


La rete fissa di TIM rientra tra gli asset sensibili ai sensi del D.L. 21/2012, quale attribuisce al Governo poteri speciali a tutela di difesa e sicurezza nazionale su attività e attivi di rilevanza strategica. In questo perimetro la Presidenza del Consiglio ha facoltà di imporre prescrizioni e condizioni sull’acquisto di partecipazioni (sicurezza degli approvvigionamenti, protezione delle informazioni, trasferimenti tecnologici), esercitare veto su delibere o operazioni che incidano su titolarità, controllo o disponibilità degli attivi strategici (fusioni,scissioni, trasferimenti, modifiche statutarie, sede, oggetto sociale), o qualora lo ritenesse, opporsi all’acquisto di partecipazioni da parte di soggetti diversi dallo Stato quando l’operazione minacci gli interessi essenziali. Il regime prevede notifiche preventive e un termine perentorio equivalente a 45 giorni al fine di esercitare dei poteri con una sola sospensione istruttoria. La violazione degli obblighi o delle condizioni imposte comporta la nullità degli atti, sospensione dei diritti di voto ed erogazione di sanzioni equivalenti ad un corrispettivo fino al doppio del valore dell’operazione oltre a soglie minime legate al fatturato. Applicato al perimetro NetCo, quale ricomprende rete primaria e dorsale di TIM e FiberCop, il Consiglio dei Ministri ha autorizzato l’operazione nella forma delle prescrizioni. Il provvedimento ha recepito gli impegni proposti dalle parti, ritenuti idonei a presidiare continuità del servizio, resilienza, sicurezza, governance e tracciabilità decisionale. Sostanzialmente un via libera condizionato: non un blocco, bensì un’autorizzazione subordinata ad obblighi puntuali e verificabili, coerente con l’impianto del decreto. Sul piano europeo l’interesse nazionale nella proprietà infrastrutturale si concilia con la libera circolazione dei capitali e con la disciplina UE lungo due direttrici. In primo luogo, il controllo concentrazioni, che nel caso NetCo ha condotto a un’autorizzazione incondizionata dopo aver escluso rischi di chiusura dell’input o coordinamento con Open Fiber, valorizzando gli accordi wholesale di lungo termine e l’MSA TIM–NetCo, ad ogni modo suscettibile di vigilanza antitrust o regolatoria separata. Secondo, il quadro di screening degli investimenti esteri e la giurisprudenza sulle golden shares, che ammettono poteri speciali mirati, proporzionati e non discriminatori se giustificati da esigenze di sicurezza o ordine pubblico. In sintesi, una sovranità regolata che non confligge con il mercato unico se gli strumenti nazionali restano necessari e proporzionati all’obiettivo di tutela. Il punto industriale è netto: nelle reti critiche la proprietà è funzione pubblica regolata. Il Golden Power inquadra l’investitore infrastrutturale come co-gestore istituzionale di un bene comune, con capacità di allocare capitale, accelerare la transizione rame-fibra e disciplinare la qualità dell’accesso all’ingrosso, mentre lo Stato orienta le scelte attraverso prescrizioni, oversight e test di compatibilità con concorrenza e sicurezza. È in questo equilibrio tra capitale privato responsabilizzato e precettistica pubblica esigibile che il dossier NetCo si salda al dibattito sulla sovranità industriale europea: infrastrutture resilienti, capitali pazienti, presidio dell’interesse nazionale entro le regole dell’Unione.


Dimensione europea e disciplina sugli aiuti di Stato


Sul versante antitrust la posizione della Commissione è lineare: l’operazione NetCo, che accorpa rete primaria e dorsale di TIM con la rete secondaria in FiberCop, non altera in modo sostanziale la struttura competitiva dei mercati all’ingrosso dell’accesso a banda larga. Restano disponibili più reti e fornitori per ogni prodotto all’ingrosso rilevante, mentre gli accordi di lungo periodo già sottoscritti con diversi operatori, uniti alla pressione concorrenziale esercitata da Fastweb e alla presenza di Open Fiber, mitigano il rischio di chiusure d’input o di coordinamento. L’MSA tra TIM e NetCo è stato considerato estraneo al perimetro di controllo concentrazioni e dunque valutabile, ove necessario, in separata sede antitrust o regolatoria. Ne discende un via libera senza condizioni, fondato su un test di mercato sostanziale più che formale. Quanto agli aiuti di Stato, la Commissione non ha ravvisato profili di incompatibilità poiché la fattispecie non integra i presupposti costitutivi della nozione di aiuto. Manca l’impiego di risorse statali imputabile allo Stato, non emerge un vantaggio economico selettivo accordato a un’impresa e non si riscontra una misura capace di falsare la concorrenza incidendo sugli scambi. È dirimente la distinzione fra state aid e state ownership: la mera titolarità pubblica, la co-gestione o l’esercizio di poteri speciali non si traducono automaticamente in aiuto, salvoche si accerti un trasferimento di risorse o un trattamento preferenziale non conforme al criterio dell’operatore in un’economia di mercato. In controluce restano i principi Altmark sulle compensazioni per servizi d’interesse economico generale, qui non pertinenti. Il quadro si completa con la Gigabit Infrastructure Act, che sostituisce la direttiva del 2014 sulla riduzione dei costi, in vigore dall’11 maggio 2024 e pienamente applicabile da novembre 2025. La GIA uniforma le regole per l’installazione di reti VHCN, spinge la condivisione di infrastrutture passive come cavidotti e pali, coordina i lavori civili con le opere pubbliche per ridurre tempi e costi, semplifica le procedure amministrative e promuove l’equipaggiamento degli edifici con predisposizioni ad alta velocità, con un’attenzione esplicita alla riduzione dell’impronta ambientale attraverso il riuso di infrastrutture esistenti e l’adozione di tecnologie più efficienti. È la cornice che allinea i progetti nazionali a una visione europea unitaria della connettività, riducendo le asimmetrie procedurali tra Stati membri e rendendo più prevedibile il deployment per capitali pazienti e operatori wholesale.


Private equity come strumento di politica industriale


L’operazione KKR–FiberCop è a tutti gli effetti uno dei casi più emblematici in cui la finanza privata assume una funzione pubblica e il diritto diventa l’elemento di equilibrio tra sovranità e mercato. Ciò che avviene con FiberCop non è una semplice transazione industriale ma un atto politico nel senso più alto del termine: la traduzione, in chiave giuridico-finanziaria, di un’idea di modernizzazione che non rinuncia alla tutela dell’interesse nazionale ma lo riformula attraverso strumenti di mercato. La rete secondaria di TIM, confluita in FiberCop, è un’infrastruttura critica che connette centrali e utenti, trasporta informazione e garantisce la continuità di servizi essenziali. Per decenni la sua gestione è stata appannaggio di un soggetto quasi monopolista, con una dinamica di investimento lenta e una governance chiusa. L’ingresso di KKR, fondo infrastrutturale di lungo periodo, ha rappresentato un cambio di paradigma: non più proprietà come sinonimo di controllo ma responsabilità regolata, fondata su un impianto pattizio e normativo che bilancia la libertà di gestione con l’interesse pubblico alla stabilità, alla sicurezza e alla concorrenza. Il modello FiberCop è costruito con una precisione chirurgica. La società è formalmente wholesale only, non vende servizi al dettaglio ma fornisce accesso passivo a tutti gli operatori su base non discriminatoria. Le condizioni di accesso, la qualità del servizio, le tempistiche e le tariffe sono definite da contratti di lungo periodo sottoposti a monitoraggio costante, sotto la supervisione di AGCOM e della Presidenza del Consiglio, che esercita il Golden Power per gli aspetti di sicurezza e continuità del servizio. È un’architettura che traduce, in chiave industriale, la nozione di sovranità regolata: lo Stato non possiede ma orienta, il privato non domina ma gestisce con obblighi misurabili.Il diritto diventa il vero mediatore. Tutto, in questo modello, è diritto applicato: dalle clausole parasociali che disciplinano il voto su delibere strategiche, ai contratti di servizio che regolano la rete, fino ai meccanismi di exit che impediscono fughe speculative. La presenza del fondo non è legata a un orizzonte di breve termine ma a un ciclo di ritorno misurato su un arco temporale di dieci o quindici anni, coerente con i flussi di cassa dell’infrastruttura. La remunerazione non deriva da plusvalenze immediate ma da efficienza industriale, riduzione dei costi operativi, sostituzione del rame con la fibra, crescita stabile della base clienti. Il private equity, in questo schema, si fa quasi utility, un operatore disciplinato da norme pubbliche ma spinto da capacità manageriale e capitalizzazione globale. La Presidenza del Consiglio, nel dare il via libera all’operazione, non si è limitata a un atto di approvazione formale. Ha imposto condizioni stringenti, in linea con l’articolo 1 del decreto legge 21 del 2012: tracciabilità decisionale, piani di resilienza, impegni di sicurezza informatica e procedure di continuità operativa. Il via libera è stato concesso con prescrizioni, nella forma di una clearance with remedies, che si traduce in un’autorizzazione subordinata a obblighi precisi e verificabili. È un esempio di come la normativa sui poteri speciali, spesso vista come deterrente per gli investitori esteri, possa invece diventare uno strumento di collaborazione istituzionale. In questo senso l’operazione italiana si colloca pienamente all’interno del quadro europeo delineato dal Gigabit Infrastructure Act, entrato in vigore nel maggio 2024. Il regolamento sostituisce la vecchia direttiva del 2014 introducendo una disciplina uniforme per la realizzazione delle reti ad altissima capacità. L’obiettivo è duplice: ridurre i costi e i tempi amministrativi per la posa delle reti e assicurare una visione unitaria dell’infrastrutturazione digitale europea. Il GIA semplifica i procedimenti autorizzativi, favorisce il co-scavo con le opere pubbliche, promuove il riutilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti e impone la predisposizione degli edifici di nuova costruzione con sistemi fiber ready. È la formalizzazione giuridica di un principio economico già sperimentato in Italia: il capitale privato come motore della competitività continentale, purché inserito in un sistema di regole trasparenti e prevedibili. A livello comunitario la Commissione ha valutato la concentrazione KKR–FiberCop non solo sul piano concorrenziale ma anche sul terreno più sottile degli aiuti di Stato. La distinzione tra state ownership e state aid è stata cruciale: la presenza di Cassa Depositi e Prestiti e l’esercizio dei poteri speciali non configurano un aiuto, perché non comportano trasferimenti selettivi o vantaggi economici indebiti. Al contrario, garantiscono la neutralità e l’apertura del mercato, creando un contesto in cui la concorrenza si gioca sull’efficienza e non sulla posizione proprietaria. È un equilibrio che la Commissione ha riconosciuto come compatibile con il diritto europeo e con l’articolo 107 del Trattato, aprendo la strada a un modello di cooperazione pubblico-privata replicabile in altri settori. Il ruolo del diritto, in questo schema, è quello di disegnare la cornice e delimitare il campo d’azione. Ogni atto giuridico, dal contratto di servizio al provvedimento di autorizzazione, concorre a rendere istituzionale la presenza del capitale privato. Il fondo, da semplice investitore, diventa partner dello Stato. L’ordinamento giuridico, da vincolo, diventa garanzia. È un cambiamento culturale, prima ancora che economico: la comprensione che l’interesse nazionale non si difende chiudendo i mercati ma regolando l’apertura, non opponendosi alla finanza ma guidandola dentro un tracciato normativo. Questo paradigma non è isolato. In Germania Brookfield Infrastructure Partners, attraverso l’acquisizione di Deutsche Glasfaser, ha avviato un piano di investimenti di lungo periodo nella rete FTTH adottando un modello simile, basato su governance condivisa, partecipazione di soggetti pubblici locali e struttura finanziaria bilanciata su ricavi regolati. In Italia l’operazione Macquarie–Open Fiber ha replicato lo stesso equilibrio: coinvestimento con CDP, mantenimento della natura wholesale only, tutela della neutralità tecnologica e garanzia di accesso universale. In entrambi i casi l’Unione Europea ha riconosciuto la compatibilità delle operazioni con la disciplina sulla concorrenza, sottolineando come i fondi infrastrutturali, se ben regolati, siano oggi partner naturali delle politiche di competitività europea. Ciò che unisce questi casi è la consapevolezza che le infrastrutture digitali, energetiche e logistiche rappresentano il nuovo terreno della sovranità economica europea. La Commissione, il Consiglio e i governi nazionali stanno progressivamente convergendo verso una visione in cui la finanza regolata diventa il braccio operativo della politica industriale, un meccanismo che canalizza capitali globali verso settori strategici mantenendo il controllo normativo e la supervisione pubblica. In questo scenario KKR–FiberCop assume il valore di prototipo europeo. È la dimostrazione che la finanza privata, se incardinata in un contesto giuridico rigoroso, può svolgere una funzione di Stato: costruire infrastrutture, accelerare l’innovazione, attrarre capitale paziente, garantire sicurezza e sostenibilità. Il diritto, in questo equilibrio, non è più soltanto un arbitro, ma la grammatica stessa attraverso cui si parla la nuova lingua del potere economico europeo. E in fondo questa è la lezione più profonda del caso FiberCop: la sovranità oggi non si misura sulla base della proprietà di un asset, ma sulla capacità di regolarlo, di orientarne la gestione, di far sì che il capitale anche straniero operi nel solco di un disegno pubblico. La finanza non è più antagonista dello Stato ma il suo esecutore disciplinato. E il diritto, ancora una volta, è l’unico linguaggio in grado di rendere questa alleanza possibile.


Nel paradigma che si delinea con operazioni come KKR–FiberCop il diritto non è più un riflesso del capitale ma la sua direzione. Non segue, guida. È la mappa che definisce l’ordine dell’economia contemporanea, dove la finanza non è lasciata all’arbitrio dell’istinto ma incanalata nella disciplina delle regole, nella responsabilità dell’investitore e nella permanenza dell’interesse pubblico. Il diritto societario e quello regolatorio, intrecciandosi, diventano il linguaggio della nuova intesa tra Stato e mercato: un lessico di potere e prevedibilità che trasforma la sovranità in struttura operativa. Così nasce il nuovo paradigma del private equity regolamentato, in cui il fondo non opera più ai margini ma nel cuore del sistema, assumendo la fisionomia dell’attore istituzionale. Il diritto non serve a limitare ma a legittimare, non è la barriera ma la condizione stessa della fiducia. È la certezza giuridica, non la forza del capitale, a generare credibilità. È la norma, non il rendimento, a creare valore nel tempo. La traiettoria europea si muove ormai verso modelli di investimento stabili, infrastrutturali, fondati su una visione lunga e su una governance misurabile. In questo scenario la legittimazione giuridica precede quella economica: è la qualità del quadro normativo a determinare la qualità del capitale che un Paese attrae. La concorrenza globale non si gioca più sulla leva ma sulla solidità delle regole, sulla capacità di garantire continuità, trasparenza e sicurezza agli investitori. Il potere economico del futuro non apparterrà a chi possiede, ma a chi sa regolare. La vera modernità europea risiede qui: nell’eleganza silenziosa del diritto che orienta la finanza senza asservirla,nell’equilibrio tra apertura e controllo, nella consapevolezza che la fiducia è oggi il capitale più prezioso di tutti.

 
 
 

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