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Ristrutturazione dei Debiti: Approfondimento dei Profili Legislativi

  • 18 mag
  • Tempo di lettura: 10 min
Introduzione

L’accordo di ristrutturazione dei debiti trova il suo fondamento legale nell’articolo 57 del decreto legislativo 14/2019, all’interno della disposizione troviamo 4 commi che delineano i connotati dell’istituto come segue: il primo comma identifica il soggetto che può avvalersi della ristrutturazione dei debiti nella figura dell’imprenditore, anche non commerciale. Il secondo comma esplica le modalità attraverso le quali è possibile attuare una ristrutturazione. Nel terzo comma invece sono fatte chiare le tempistiche che vengono differenziate in base alla tipologia di crediti e se essi siano scaduti al momento dell’esecuzione o se essi debbano ancora scadere e i soggetti che esso deve soddisfare. Infine, all’interno del quarto comma vengono specificati ulteriori dettagli relativi all’attuazione del piano, in particolare concede al debitore la possibilità di contrarre un finanziamento successivamente alla presentazione della domanda di omologazione. L’eviscerazione della disposizione legislativa è funzionale alla comprensione della ratio dietro all’istituto: l’accordo di ristrutturazione del debito è un mezzo al quale l’azienda in crisi ricorre per tentare di ridurre l’esposizione debitoria ed auspicabilmente arrivare ad una situazione finanziaria stabile che permetta il risanamento dell’attività. Il processo in sé si articola in varie fasi ma trova il suo culmine nell’omologazione del tribunale per il cui conseguimento è necessario l’accesso al tribunale che è regolato della procedura unitaria di accesso prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI).

Ancora più recentemente il legislatore ha introdotto, con il d.lgs. 83/2022, la definizione normativa degli strumenti di regolazione della crisi con i quali il legislatore ha ritenuto opportuno fornire una definizione. Con la locuzione “strumenti di regolazione della crisi” si riferisce alle misure, agli accordi e alle procedure “volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi”.

È opportuno infine distinguere tra accordo di ristrutturazione e ristrutturazione dei debiti del consumatore, la terminologia impiegata dal codice della crisi d’impresa può disorientare in quanto viene utilizzata la parola ristrutturazione in entrambe le casistiche. In esse permangono però delle differenze sostanziali in quanto gli accordi di ristrutturazione dei debiti riguardano l’imprenditore e presuppongono un accordo con i creditori che devono rappresentare una certa percentuale rispetto alla totalità dei crediti, poste queste premesse possiamo affermare che si tratta di un atto di natura negoziale. Nella casistica della ristrutturazione dei debiti del consumatore attore principale è il consumatore e non è presupposto né l’accordo né il consenso dei creditori (questi ultimi hanno però facoltà d’opposizione) ma permane la necessità di un’omologazione da parte dell’autorità giurisdizionale.


Profilo Legislativo dell’accordo di Ristrutturazione dei Debiti

L’accordo di ristrutturazione dei debiti, come affermato in precedenza, rappresenta un mezzo di risanamento a cui l’impresa in crisi può ricorrere per ridurre l’esposizione debitoria. Esso deve essere formato e raggiunto con un numero di creditori che alternativamente rappresentino almeno il 60% dei crediti (in questa casistica l’accordo prende il nome di accordo ordinario), il 30% (questa fattispecie prende il nome di accordo agevolato) od in ultimo devono rappresentare almeno il 75% di crediti omogenei appartenenti alla stessa categoria (accordo esteso).

I suddetti accordi possono essere proposti e portati a termine anche dall’imprenditore non commerciale; quindi, l’istituto non presenta il carattere di esclusività che l’avrebbe altrimenti contraddistinto qualora fosse stato riservato in via esclusiva all’imprenditore commerciale. È possibile quindi ricondurre l’estensibilità della possibilità di ricorso all’istituto riprendendo il primo comma dell’art 57 d.lgs. 14/2019, una sua lettura estensiva apre gli accordi all’imprenditori che esercitino, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, giuridica o altro ente collettivo, gruppo d’imprese o società pubblica (1). Dall’interpretazione della disposizione citata in precedenza sono evincibili anche i soggetti ai quali è precluso il ricorso all’istituto: “…con esclusione dello stato, degli enti pubblici, delle grandi imprese soggette all’amministrazione straordinaria e delle imprese assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa” (1). Inoltre è opportuno che l’attenzione si sposti sul regime che coinvolge l’impresa minore: ad essa è infatti interdetto l’accesso all’accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art 2 d.lgs. 14/2014, l’impresa minore si identifica nella maniera che segue: “l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila…” (1).

Le modalità per la presentazione della domanda presuppongono, come oltremodo citato in precedenza, che l’imprenditore desideroso di avvalersi dell’istituto si trovi in stato o di crisi o di insolvenza. La crisi è definita come: “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” (1). L’insolvenza è definita nella seguente maniera: “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Sono queste due definizioni a dirigere l’orientamento della legislazione in quanto presupposti fondamentali perché all’imprenditore sia permesso l’accesso all’istituto.

È importante anche esaminare come il debitore debba comportarsi e che obblighi sorgano in capo allo stesso al momento della presentazione della domanda: più precisamente “il debitore ha il dovere di illustrare la propria situazione in modo completo veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata e allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto” oltre al comportamento appena esposto il debitore deve anche “assumere tempestivamente le iniziative idonee all’individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all’art. 12 comma 1 CCI, durante la composizione negoziata e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori. Successivamente il debitore deve gestire il patrimonio o l’impresa durante i procedimenti nell’interesse prioritario dei creditori ed in ultimo egli è tenuto a “rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori” ex art 16 comma 4 CCi (1). In ultimo il comportamento dei creditori è richiesto che sia di leale collaborazione con ogni soggetto coinvolto sia esso un soggetto preposto o nominato dall’autorità giudiziaria, inoltre è prescritto che i creditori rispettino l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore e sulle iniziative da egli assunte ex art 4 comma 4 CCi. (1).


Accordo Ordinario, Accordo Agevolato e Di Ristrutturazione ad Efficacia Estesa

L’accordo di ristrutturazione ordinario, che è utile ricordare essere l’accordo concluso tra l’imprenditore che versi in stato di crisi e di insolvenza e i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, deve contenere l’indicazione degli elementi del piano economico finanziario che ne consentono l’esecuzione. È inoltre prevista una moratoria in quanto l’intesa deve assicurare il pagamento dei creditori estranei nei termini che seguono: se si tratta di crediti già scaduti a quella data il termine è di 120 giorni dall’omologazione mentre in caso si parli di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione il termine si fissa a 120 giorni dalla data di scadenza. Gli effetti dell’omologazione del piano constano nella liberazione dei fideiussori del debitore (art 59 comma 1 CCi), L’impossibilità di rifiuto unilaterale di adempimento da parte del creditore per i contratti in caso di concessione di misure protettive e in ultimo la non esperibilità della revocatoria nella liquidazione giudiziali per atti e pagamenti effettuati in attuazione dell’accordo di ristrutturazione ex art. 166 comma 3 CCI (1). In caso il tribunale non omologhi gli accordi di ristrutturazione, previo ricorso di uno dei soggetti legittimati, è possibile aprire una liquidazione giudiziale.

L’accordo di ristrutturazione agevolato presenta invece delle peculiarità che lo distinguono dal suo omologo ordinario, infatti, è semplificato rispetto a quello ordinario ed è disciplinato dall’art. 60 d.lgs. 14/2019. Le principali differenze sono: la percentuale dei creditori che devono prendere parte all’accordo, essa infatti si attesta sul 30% a differenza del 60% richiesto dall’accordo ordinario; L’assenza di moratoria nel pagamento dei creditori estranei agli accordi, a differenza della previsione della stessa per quanto riguarda l’accordo ordinario, con conseguente tempestività con la quale debbano essere saldati i debiti che vanno appunto pagati alle rispettive scadenze senza la previsione di una dilazione (1); In ultimo un’ulteriore differenza è insita nella rinuncia alle misure protettive temporanee che possono essere invece richieste nell’accordo ordinario (1).

Infine l’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa trova il suo fondamento legislativo nell’art. 61 CCI che dispone che l’accordo in questione si applichi anche ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria che è possibile individuare tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici. È possibile quindi individuare una deroga posta dall’art. 61 CCI agli articoli 1372 CC (efficacia relativa del contratto) e 1411 (contratto a favore di terzi). In ambito negoziale vige il principio della relatività del contratto che prevede l’impossibilità dell’estensione degli effetti del contratto stipulato tra le parti ai terzi, salvo i casi previsti dalla legge, l’art 61 si inserisce in questo contesto e prevede una deroga esplicita: l’accordo esteso produce effetti anche verso i creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, sempre individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici (1). Perché sia possibile estendere l’accordo anche ai creditori non aderenti devono sussistere le seguenti condizioni: tutti i creditori appartenenti alla categoria devono essere stati informati dell’avvio delle trattative, messi in condizione di parteciparvi in buona fede e devono aver ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, oltre che dell’accordo e i suoi effetti; l’accordo deve avere carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta (ex art 84 CCI); i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria devono rappresentare almeno il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria; I creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale; il debitore deve aver notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo. È comunque prevista la possibilità di opposizione ex art 48, comma 4 d.lgs. 14/2019, per i creditori appartenenti alla medesima categoria che manifestino la volontà di non aderire purché rispettino il termine di 30 giorni entro cui proporre opposizione che decorre dalla data di comunicazione.

Eventuali Modifiche al piano o agli accordi sono state introdotte dall’art 58 d.lgs. 14/2019 che introduce una novità rispetto al passato: prevede una disciplina che si applica in maniera specifica agli accordi già conclusi tra debitore e creditore. Le casistiche sono differenti a seconda che la modifica avvenga prima o dopo l’omologazione: prima dell’omologazione se avvengono modifiche sostanziali del piano e degli accordi è rinnovato il riconoscimento di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano da parte di un professionista indipendente (ex art. 57 comma 4 d.lgs. 14/2019). E inoltre sorge in capo al debitore l’obbligo di chiedere il rinnovo della manifestazione di consenso ai creditori parti degli stessi accordi. In caso la modifica al piano avvenga dopo l’omologazione l’imprenditore apporta esclusivamente modifiche che siano idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi e, previa attestazione da parte del professionista indipendente (ex art 57 comma 4 d.lgs. 14/2019) il piano modificato e la rinnovata attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese, entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione davanti al tribunale.


Omologazione ed Esecuzione dell’Accordo

L’omologazione può essere accettata o rigettata dal tribunale, in caso di accoglimento esso decide con sentenza che omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria ma a determinate condizioni (1). La sentenza che omologa gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell’art 45 e produce i propri effetti dalla data del deposito in cancelleria (ex art 133 comma 1 c.p.c.). Gli effetti verso i terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese e è possibile presentare reclamo nei confronti del tribunale che abbia pronunciato la sentenza di omologa presso la cancelleria della Corte d’Appello entro 30 gironi. Se al contrario il tribunale non omologa gli accordi di ristrutturazione su ricorso di uno dei soggetti legittimati dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale. Essa non può avvenire d’ufficio ma solamente su istanza degli interessati ex art 49 comma 1,2 CCI.

L’esecuzione dell’accordo è la fase che succede l’omologazione, come affermato in precedenza in questa fase sia creditore che debitore devono comportarsi secondo buona fede e correttezza (ex art 4. d.lgs. 14/2019. Il codice della crisi d’impresa non si occupa in senso stretto dell’esecuzione dell’accordo, le problematiche più complesse sorgono infatti nel caso vi sia un inadempimento da parte del debitore, questo infatti comporta delle conseguenze differenti a seconda della categoria di creditori coinvolta: Nel caso dei creditori aderenti all’accordo l’inadempimento legittima gli stessi a richiedere la risoluzione dell’accordo e se la richiesta di risoluzione viene accolta i crediti ritornano alla loro “portata” originaria e cessa qualsiasi riduzione o dilazione (1). Nel caso dei creditori non aderenti, l’inadempimento consente loro di esperire i classici rimedi, come il procedimento cautelare, ma non la risoluzione del contrando non essendo parti contraenti gli è infatti preclusa questa possibilità ma permane la facoltà di poter chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale. Nel caso di creditori cosiddetti fiscali, come l’agenzia delle entrate, si ha una risoluzione di diritto della transazione fiscale conclusa nell’ambito degli accordi di ristrutturazione se il debitore non esegue integralmente entro 60 giorni dalle scadenze previste i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali.


Natura dell’Accordo

Per concludere è opportuno analizzare il dibattito che caratterizza la definizione della natura dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Dottrina e giurisprudenza sono infatti detentrici di posizioni conflittuali in materia: secondo un orientamento l’accordo di ristrutturazione ha natura privatistica, giacché si tratta di un contratto plurisoggettivo tra il debitore e il creditore, un’altra ipotesi considera l’accordo di ristrutturazione come un particolare concordato preventivo ed infine un’altra interpretazione lo qualifica come una procedura concorsuale autonoma. L’ultima classificazione necessita di essere completata con una pronuncia di legittimità della cassazione: l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis l.fall. appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato desumere dalla sua disciplina che presuppone, da un lato, forme di controllo e di pubblicità sulla composizione negoziata (in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione) e, dall’altro, effetti protettivi (quali i meccanismi di protezione temporanea e l’esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione), tipici dei procedimenti concorsuali” (cass. 1182/2018), identificando una più plausibile via interpretativa nella corrente che identifica l’accordo di ristrutturazione dei debiti come una procedura concorsuale.

 

 
 
 

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