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F. Albano; G. Spanghero

Le assemblee societarie ai tempi del covid

"I detentori di azioni con diritto di voto dovrebbero poter esercitare tali diritti, considerato che questi si riflettono nel prezzo corrisposto per l'acquisto delle azioni. Inoltre, un controllo effettivo da parte degli azionisti è una condizione preliminare per un buon governo societario e dovrebbe quindi essere agevolato e incoraggiato.”[1] La situazione creata dalla pandemia di Covid-19 ha rimesso in discussione tutto ciò che fino a gennaio 2020 si dava per scontato, determinando anche l’impossibilità di svolgimento delle assemblee dei soci. Queste, essendo il canale principale di comunicazione tra la proprietà e la gestione della società, hanno dovuto adattarsi alle circostanze.


Nel decreto Cura Italia (DL 18/2020), e successivamente nel Decreto Milleproroghe nel 2021, seguendo la massima già emessa del Consiglio Notarile di Milano dell’11 marzo 2020, si stabilisce che le società possano prevedere che le assemblee si svolgano, anche interamente, in modalità digitale. La questione rilevante rimane la possibilità di identificazione dei partecipanti e l’esercizio del diritto di voto con la peculiarità che presidente, segretario e notaio verbalizzante non si trovino nello stesso luogo.


In particolare le disposizioni riguardanti le società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici permettono alle stesse di prevedere, in deroga agli statuti, che nell’avviso di convocazione l’espressione del voto avvenga in via elettronica e che la partecipazione in assemblea si effettui mediante mezzi di telecomunicazione. Allo stesso modo il decreto prevede che le assemblee debbano svolgersi con mezzi audio-conference che permettano l’identificazione dei partecipanti.

Al contrario, per quanto riguarda le S.r.l. l’art 106, comma 3 del decreto consente l’espressione del voto anche mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.


Proprio in ragione di questa deroga legislativa nel periodo di emergenza Covid-19 tali società hanno potuto decidere di utilizzare ulteriori metodi di comunicazione tra la proprietà e l’amministrazione tra cui la consultazione scritta.

Si noti come tali metodi alternativi siano stati ammessi anche nel caso in cui non siano previsti dall’atto costitutivo. Inoltre le decisioni potevano avere ad oggetto anche le modifiche dell’atto costitutivo stesso o dell’oggetto sociale nel caso in cui vi fosse richiesta di utilizzare tale meccanismo di deliberazione da parte di un numero qualificato di soci o amministratori.

Nel riguardo delle società quotate, al contrario, il comma 4 del medesimo art. 106 consente numerose possibilità alle stesse. Si ricordi come alle società quotate vengano assimilate anche le società ammesse alla negoziazione o diffuse tra il pubblico in maniera rilevante.

Le deroghe previste dal periodo di emergenza prevedono la possibilità per tali società di avvalersi nelle assemblee ordinarie e straordinarie dell’istituto del rappresentante designato anche se lo statuto dispone diversamente. Allo stesso modo è possibile prevedere nell’avviso di convocazione che le assemblee si svolgessero esclusivamente per mezzo di questa figura, secondo il complesso meccanismo di deleghe e sub-deleghe definito dal Regolamento Emittenti.


Ne consegue quindi che tali assemblee potessero avvenire anche a porte chiuse, senza la partecipazione fisica dei soci, che conferivano la delega di voto al rappresentante designato. Si obbliga quindi al collegamento da remoto nel caso in cui l’azionista fosse uno dei soggetti legittimati ad intervenire in assemblea.


Esempio calzante dell’utilizzo di queste deroghe è stata l’assemblea dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A.

Invero, con l’avviso di convocazione dell’11 marzo 2021, Assicurazioni Generali S.p.A. ha stabilito che l’assemblea si svolgesse senza la partecipazione fisica dei soci ed esclusivamente tramite la presenza del Rappresentante Designato - Computershare S.p.A. - al quale i soci hanno dovuto necessariamente conferire delega ed istruzioni di voto secondo le modalità previste nello stesso avviso di convocazione.


Si possono sicuramente annoverare aspetti positivi e negativi dello svolgimento dell’assemblea in modalità telematica. Se da un lato, infatti, si riduce a zero il rischio di contagio e si permette a tutti gli azionisti di partecipare, in ogni luogo essi si trovino in quel momento; dall’altro può risultare più difficoltosa l’identificazione dei soci che deve essere veritiera per motivi legali e di validità dell’assemblea stessa.

Per quanto riguarda la possibilità di intervento in assemblea la modalità telematica ha permesso di mantenere lo stesso schema precedentemente utilizzato nella assemblee pre-pandemiche. Il cambiamento più rilevante si è verificato nelle modalità di voto che prevedono la delega al Rappresentante con indicazione preventiva delle preferenze; al contrario precedentemente il voto poteva essere deciso dal socio in assemblea.


Se ne ricava quindi che, al cessare dello stato di emergenza, è probabile il ritorno ad uno svolgimento delle assemblee con modalità ordinarie, magari solamente correlate da una diretta streaming sul sito internet della società a carattere puramente informativo.

Se volessimo fornire un’analisi comparativa confrontando la situazione negli Stati Uniti durante il periodo della pandemia, la Delaware General Corporate Law (DGCL) consente le riunioni virtuali o ibride purché siano consentite dalla Legge dei singoli Stati. La maggior parte degli Stati autorizza riunioni solo virtuali sebbene molti di essi impongono restrizioni significative. New York ha sospeso la legge che impone ai componenti di partecipare di persona alle riunioni, in altri Stati invece, in cui la legge non è chiara, hanno specificamente sospeso qualsiasi disposizione che richiederebbe una presenza di persona. È necessario, inoltre, che le società utilizzino una piattaforma di riunione virtuale che consenta agli azionisti di esercitare tutti i diritti ed i privilegi loro garantiti dalle leggi federali e statali.


La SEC (Securities and Exchange Commission) ha emesso delle linee guida per facilitare la capacità delle società di tenere le riunioni anche attraverso l’uso di comunicazioni remote e di impegnarsi con gli azionisti nel rispetto della legge federale sui titoli. Le linee guida impongono alla società di emettere un comunicato stampa che annuncia il cambiamento della riunione solo in modalità virtuale e l’adozione di tutte le misure necessarie per informare gli intermediari nel processo di delega.


Sicuramente la situazione attuale non è favorevole al confronto diretto tra l’amministrazione e l’asset proprietario; tuttavia, la capacità di adattamento delle modalità di svolgimento delle assemblee ha garantito la massima trasparenza delle comunicazioni all’interno dell’ambiente.


L’auspicio è sicuramente quello di ritornare a delle modalità di assemblee in sede il prima possibile, ma le modalità poste in essere nella situazione attuale di emergenza si sono comunque dimostrate essere efficaci ed efficienti per quanto riguarda il proseguo delle attività societarie.





F. Albano, G. Spanghero





i. Parlamento europea e consiglio dell'unione europea "DIRETTIVA 2007/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO", 11 luglio 2007


ii. AA. VV. “l’Organizzazione e lo svolgimento delle assemblee alla luce della normativa emergenziale” ASSONIME, 25 febbraio 2021 n. 7/2021


iii. CONSOB “Comunicazione n. 3/2020 del 10 aprile 2020 e Richiamo di attenzione n. 6/2020 del 9 aprile 2020


iv. R. Viggiani “Le riunioni con mezzi di telecomunicazione nelle società di capitali chiuse”, 07 settembre 2021


v. C. Sottoriva e A. Cerri “I nuovi interventi in materia societaria”, 17 Agosto 2020


vi. U. Tombari e A. Luciano “il diritto societario al tempo del Coronavirus”, 09 Luglio 2021


vii. S. Legnani “Le nuove disposizioni in materia societaria volte a fronteggiare l’emergenza”, 16 Aprile 2020


viii. AA. VV. “Avviso di convocazione dell’assemblea dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A.”, 10 marzo 2021

https://www.generali.com/it/governance/annual-general-meeting/AGM-2021

[1] Parlamento europea e consiglio dell'unione europea "DIRETTIVA 2007/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO", 11 luglio 2007

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