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G. Intrieri, G. Lupoi

LE NUOVE FRONTIERE GIURIDICHE DEL METAVERSO



Con il DPCM del 1° marzo 2020 [1], recante una serie di misure urgenti per il contenimento della pandemia di virus SARS-COV2, il legislatore italiano ha, per la prima volta, consentito al datore di lavoro di imporre unilateralmente lo smart-working. Ma cos’è lo smart-working, anche detto lavoro agile?

Nell’ordinamento italiano, una definizione è rinvenibile all’art. 18 della l. n. 81/2017 [2]: il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, caratterizzata dall’assenza di precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro e dall’utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.


Oggi questo strumento pervade la nostra quotidianità, ben oltre quelle che erano le intenzioni del legislatore del 2017. Questa realtà non sembra destinata a scomparire con un progressivo (e sperato) ritorno ad una vita pre-pandemia, anzi: nell’ottobre del 2021 Mark Zuckerberg ha inaugurato in modo ufficiale l’inizio dell’era del metaverso. Costituendo un’innovazione in corso di sviluppo, il metaverso appare di difficile definizione. Quello che è certo è che il metaverso è un mondo che permette a ciascun individuo di creare un proprio avatar ed immergersi in una realtà virtuale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, intervistato dal Financial Times al riguardo, ha dichiarato “io e voi saremo presto seduti sul tavolo di una sala di conferenze con i nostri avatar o ologrammi” [3].


Trattandosi di un vero e proprio mondo, la domanda che sorge spontanea ad un giurista è: chi o che cosa governa il metaverso? Quali regole giuridiche troveranno applicazione?


1. UN NUOVO MERCATO


Secondo Bloomberg, il metaverso potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato da 800 miliardi di dollari [4]. Non a caso, in qualità di mercato senza frontiere, è già oggetto di rapida colonizzazione da parte di numerosi brand. Le prospettive di eliminare i costi di manifattura e di trasporto e di esercitare la propria attività in un ambiente privo di restrizioni geografiche esercitano, infatti, una grande forza attrattiva.


Le possibilità di espansione nel metaverso appaiono innumerevoli per i marchi di lusso. Ne è un esempio la creazione di prodotti virtuali: Gucci ha deciso di realizzare una versione digitale della celebre borsa Dionysus, venduta per una cifra superiore ai 4000 dollari. Il Philipp Plein International Group, invece, ha deciso di approcciarsi al metaverso attraverso l’acquisto di un immobile virtuale di ammontare superiore al milione di dollari [5].


Ad oggi, lo strumento più utilizzato dai brand nel processo di colonizzazione del metaverso è costituito dagli Nft (non fungible token), certificati di proprietà su opere digitali la cui unicità è garantita dalla registrazione in una blockchain. Attraverso la vendita di Nft, i marchi hanno consolidato il rapporto con la propria clientela, creando un canale di accesso esclusivo ad eventi, conferenze oppure al rilascio in anteprima di un nuovo prodotto.

È proprio attorno agli Nft che sono nati i primi contenziosi nel metaverso. La battaglia legale ad oggi più nota è quella tra Hermès e l’artista Mason Rotschild [6], ideatore delle MetaBirkin Nft, copie digitali della celebre borsa del marchio francese. Sebbene tali versioni digitali sarebbero delle contraffazioni, il loro ingresso sul mercato digitale ha suscitato un grande interesse e numerose sono state le richieste di acquisto, tanto che il prezzo delle Metabirkin ha raggiunto i 50.000 dollari. La reazione della maison francese non si è fatta attendere: Mason Rotschild è stato citato in giudizio per violazione della trademark law, in quanto gli Nft, secondo quanto detto da un portavoce del marchio francese, sono “un esempio di falsi Hermès riprodotti nel metaverso”. Sulla vicenda, si attende la pronuncia del tribunale di New York.


La problematica della contraffazione digitale ha già condotto numerose società a registrare i propri marchi per un loro utilizzo digitalizzato. Yves Saint Laurent, ad esempio, ha presentato una richiesta di registrazione presso lo United States Patent and Trademark Office nella classe 35, inerente al servizio di vendita al dettaglio di accessori virtuali [7]. L’iscrizione del logo YSL all’interno di tale categoria testimonia la volontà della casa di moda francese di partecipare alla commercializzazione di accessori di nuova generazione, apponendo il proprio marchio su headsets e visori.


Il mercato è in rapida ed incerta evoluzione. Quel che è certo è che, con l’insorgenza delle prime cause, ai giuristi sarà demandata l’applicazione di norme vigenti nel mondo reale all’interno di una realtà virtuale: attività che richiede un elevato sforzo interpretativo, connesso in modo inscindibile ad una profonda conoscenza della tecnologia[AG1] . Peraltro, in tale attività interpretativa, il giudice si potrebbe trovare de iure condito di fronte a lacune non colmabili con gli ordinari strumenti interpretativi. In tale prospettiva, potrebbero essere opportuni interventi normativi specifici anche a livello internazionale.


2. TUTELA DELLA PRIVACY E DEI DATI SENSIBILI


Se già Internet, e in particolare i social network, consente la raccolta di un ingente numero di dati relativi ai nostri gusti e preferenze di navigazione, l'avvento del metaverso renderà ancora più attuale la tematica della tutela della privacy. Il metaverso, infatti, potrebbe consentire l’acquisizione di dati biometrici, ma anche di quelli relativi ai nostri stati psicologici, emozioni e reazioni. Senza contare che, al contrario di ciò che accade adesso, non sarà più necessario che l’utente acconsenta alla raccolta dei propri dati, accedendo ad una pagina web o ad una determinata app, ma questi verranno registrati di default mentre gli avatar interagiscono tra di loro e conducono la loro vita virtuale.


È discusso se e in che modo troverebbe applicazione il Regolamento UE 679/2016 [8], noto come GDPR, i cui principi cardine sono la trasparenza delle informazioni, la limitazione delle finalità di trattamento e la minimizzazione dei dati. Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva della Commissione europea, ha dichiarato che “la Commissione sta analizzando il metaverso, nell’ottica di tutelare le aziende e i cittadini europei” [9]. È in questo contesto che si inserisce anche la proposta di Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale [10], potenzialmente applicabile a chiunque, residente o meno nell’Unione Europea, intenda offrire sul mercato europeo prodotti o servizi di IA. La bozza di regolamento adotta un approccio basato sul diverso grado di rischio posto in relazione ai diritti fondamentali della persona, tra cui la tutela della privacy e dei dati.


Al di là di ogni possibile intervento normativo, sarà inoltre necessario creare consapevolezza tra gli utenti in relazione ai pericoli posti alla privacy da un mezzo pervasivo quale il metaverso. Infatti, come dichiarato dal Presidente dell’Autorità Garante della Privacy, Antonella Soro (anche se con riferimento a Internet): “Non esistono più barriere tra la vita digitale e quella reale” [11].


3. REATI “METAVIRTUALI”


L’utente risponde penalmente di eventuali illeciti commessi dall’avatar nella realtà virtuale? È quello che in molti si sono chiesti quando, dopo neanche due mesi dal trionfale annuncio di Zuckerberg, il 10 Dicembre 2021 l’addetta ai lavori Nina Jane Patel ha denunciato il primo episodio di molestie sessuali avvenuto nel metaverso [12].


Nell’ordinamento italiano la violenza sessuale è punita all’art. 609 bis c.p., mentre le molestie (non solo sessuali) all’art. 660 c.p. Riguardo alla prima fattispecie, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza 8 settembre 2020, n. 25266 [13] ha confermato che non è necessario il requisito del contatto fisico affinché il reato possa dirsi integrato: è necessario e sufficiente che “gli atti sessuali coinvolgessero la corporeità sessuale della persona offesa e fossero finalizzati e idonei a compromettere il bene primario della libertà individuale nella prospettiva di soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale”. La sentenza si riferiva ad un caso in cui l’imputato aveva costretto la vittima, una minore, a mandare e ricevere su WhatsApp foto a contenuto sessualmente esplicito.



Ma è davvero possibile affermare che eventuali abusi subiti dal proprio avatar (che potrebbe anche avere sembianze completamente diverse da noi) coinvolgano la corporeità e siano idonei a ledere la libertà di autodeterminazione sessuale dell’utente persona fisica? Tale conclusione appare dubbia per il momento, sebbene siano in fase di studio tecnologie che permetterebbero all’utente di provare sensazioni quando l’avatar viene toccato nella realtà virtuale: un simile sviluppo re-definirebbe del tutto i contorni del problema.


L’attuale formulazione dell’art. 660 c.p., invece, punisce la condotta che avviene “in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con mezzo del telefono”. Sebbene un'interpretazione estensiva della locuzione “luogo pubblico” potrebbe portare a ricomprendere anche il metaverso, potenzialmente accessibile da migliaia di utenti, è anche vero che il confine con l’analogia (vietata in ambito penale) appare molto labile in questo caso.



Simili problemi si porranno anche in materia di risarcibilità del danno: episodi come quello avvenuto alla Patel, nel caso in cui siano in grado di generare un grave turbamento psicologico dell'utente, possono dar luogo al risarcimento del danno morale?


CONCLUSIONI

Le potenzialità del metaverso appaiono infinite: dallo sviluppo dei rapporti interpersonali, alla creazione di nuovi mercati, fino a nuovi approcci lavorativi. Tuttavia, l’insorgenza dei primi contenziosi ha fatto emergere con chiarezza la necessità di una normativa adeguata a fronteggiare queste nuove sfide digitali. Infatti, sebbene il metaverso sia ancora in fase embrionale, la reazione del legislatore deve essere pronta e immediata. Ricordando Collingridge, in tema di tecnologia: "Quando il cambiamento è ancora facile non ne comprendiamo la necessità. Quando il bisogno di un cambiamento è evidente, è ormai difficile e costoso introdurlo."









Bibliografia

[1] ​​Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020).

[2] Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. (GU Serie Generale n.135 del 13-06-2017)

[3] Richard Waters, “Satya Nadella: ‘Being great at game building gives us permission to build the next internet’”, Financial Times, Febbraio 3, 2022. https://www.ft.com/tech-exchange

[4] Matthew Kanterman, Nathan Naidu, “Metaverse may be $800 billion market, next tech platform”, Bloomberg Intelligence, Dicembre 1, 2021. https://www.bloomberg.com/professional/blog/metaverse-may-be-800-billion-market-next-tech-platform/

[5] Redazione Moda, “Philipp Plein investe 1,4 milioni di dollari per comprare uno spazio retail nel metaverso”, Il Sole 24 Ore, Febbraio 7, 2022. https://www.ilsole24ore.com/art/philipp-plein-investe-14-milioni-dollari-comprare-spazio-retail-metaverso-AEMe7fCB

[6] Marta Casadei, “Legali in campo per difendere la moda anche nel Metaverso”, Il Sole 24 ore, Febbraio 21, 2022.

[7] Giacomo Balletti, “Un Metaverse, due sistemi: introduzione alle opportunità commerciali e profili giuridici in occidente e in Cina”, Nt+ Diritto Il Sole 24 ore, Dicembre 3, 2021.

[8] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

[9] Samuel Stolto, “Vestager: Metaverse poses new competition challenges”, POLITICO, Gennaio 18, 2022. https://www.politico.eu/article/metaverse-new-competition-challenges-margrethe-vestager/

[10] Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (Legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione COM/2021/206 final.

[12] Tanya Basu, “The metaverse has a groping problem already”, MIT Technology Review, Dicembre 16, 2021. https://www.technologyreview.com/2021/12/16/1042516/the-metaverse-has-a-groping-problem/

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