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G. Intrieri, G. Lupoi

Patagonia: going purpose

Aggiornamento: 18 ott 2022

1. Introduzione

“Al going public abbiamo preferito il going purpose. Invece di estrarre valore dalla natura e trasformarlo in profitti per gli investitori, useremo la prosperità generata da Patagonia per proteggere la vera fonte di ogni ricchezza”. Questo è quanto ha scritto Yvon Chouinard, fondatore di Patagonia, nella lettera in cui ha annunciato il trasferimento della proprietà del noto brand statunitense. In particolare, le azioni con diritto di voto, che rappresentano il 2% del totale, sono state trasferite al Patagonia Purpose Trust, mentre le azioni senza diritto di voto sono state trasferite alla no-profit Holdfast Collective. È così che Yvon Chouinard, da sempre dedito all’attivismo ambientale, ha scelto di rendere il pianeta azionista unico dell’azienda.


2. Cosa sono i Trust?

Ma cos’è il Patagonia Purpose Trust e in che modo può essere utile a raggiungere gli scopi di Chouinard? Per rispondere a questa domanda, è necessario analizzare un istituto di derivazione anglosassone in gran parte sconosciuto alla tradizione giuridica dei Paesi di civil law: il trust.

Questo istituto ha fatto ingresso nel nostro ordinamento nel 1989 con la ratifica della Convenzione dell’Aja. Ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione “per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”. Dunque, lo schema del trust può essere così riassunto: si ha un soggetto, chiamato settlor (disponente in italiano), che trasferisce la proprietà fiduciaria dei suoi beni ad un altro soggetto, detto trustee, il quale li possiede non per soddisfare bisogni propri, bensì a favore di un beneficiary o per conseguire uno scopo che il disponente stesso stabilisce.


Il trust ha una durata limitata nel tempo e, alla sua cessazione, la proprietà dei beni viene affidata al beneficiario. Si viene così temporaneamente a creare ciò che gli ordinamenti di common law chiamano split o dual ownership, ovvero uno sdoppiamento del diritto di proprietà: nella vigenza del trust, la proprietà legale o formale (legal estate) risulta in capo al trustee, mentre la proprietà sostanziale dei beni (equitable estate o beneficial ownership) spetta comunque albeneficiary. A volte è prevista anche una terza figura, il protector (guardiano in italiano), a cui sono affidate funzioni di vigilanza sull’operato del trustee. Questo schema è però molto variabile: ad esempio, nei cd. trust autodichiarati il soggetto disponente coincide con il trustee. Nei purpose trust (trust di scopo), invece, è possibile non stabilire un limite di durata, con la conseguenza che questa possa essere anche perpetua (perpetual trust).


L’oggetto del trust possono essere beni mobili (registrati e non), immobili e i crediti. Caratteristica fondamentale dei trust, che ci aiuta anche comprendere la ratio di tale istituto, è la segregazione patrimoniale: i beni costituiti in trust sono sottoposti ad un vincolo di destinazione, che di fatto li rende non aggredibili dai debitori personali tanto del disponente, quanto del trustee e del beneficiario (a meno che non venga prima esercitata un’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c).

In Italia, manca una legge che regolamenti i trust. Ciò non significa, però, che l'ordinamento italiano non li riconosca: in seguito alla ratifica della Convenzione dell’Aja, infatti, i trust stranieri sono riconosciuti in Italia. Possono anche essere costituiti dei trust interni, fatti da disponenti, beneficiari e trustee italiani e aventi ad oggetto beni collocati in Italia, in cui l’unico elemento di estraneità è la legge straniera. Infatti, dal momento che non esiste una legge regolatrice italiana, per costituire un trust interno, è sempre necessaria l’indicazione della legge straniera che governa il rapporto giuridico, a pena di nullità (se si omettesse tale scelta, saremmo di fronte ad un trust nullo perché privo di disciplina). Al fine di costituire un trust interno, è possibile scegliere la legge di qualunque Stato, rispettando il limite imposto dall’art. 16 della l. 218/1995: dall’applicazione della legge straniera non devono derivare effetti contrari all’ordine pubblico.


3. Focus: Purpose Trust

Il purpose trust, in italiano trust di scopo, è una tipologia di trust istituito per il perseguimento di un determinato fine individuato dal disponente. La peculiarità del trust di scopo risiede nell’assenza di beneficiari specifici. Esso si distingue, dunque, dal trust con beneficiari: quest'ultimo è infatti istituito in favore di singoli soggetti determinati o determinabili, i quali, in caso di inadempimento, possono far valere i propri diritti nei confronti del trustee davanti ad un giudice. Nel purpose trust, invece, il beneficiario può essere individuato nella finalità da perseguire, la quale può portare beneficio ad una pluralità indistinta di soggetti. Per questo motivo, in questa tipologia di trust, la presenza del guardiano è obbligatoria: in caso di inadempimento del trustee, sarà il guardiano ad agire davanti al giudice.


Nel caso in cui si voglia istituire un trust di scopo, è opportuno ricordare che le discipline di tale istituto, nei diversi ordinamenti, presentano alcune sostanziali differenze. Ad esempio, nell’ordinamento inglese, i trust di scopo possono essere istituiti unicamente se perseguono una finalità di beneficenza (“charitable”). Nel diritto inglese non è dunque prevista la figura del non-charitable purpose trust. Negli Stati Uniti, invece, ai sensi della sezione 409 dello Uniform Trust Code, i purpose trust non perseguono uno scopo benefico (distinguendosi così dal charitable trust) e non hanno beneficiari determinati.

La governance di un purpose trust, nella sua struttura minima, è costituita da un consiglio di amministrazione fiduciaria (i trustees) per la gestione del trust e da un comitato in grado di far rispettare lo scopo del trust (si parla del guardiano o protettore del trust). Come accennato precedentemente, la durata del trust di scopo può essere limitata, o in alcuni Stati, perpetua. Il perpetual purpose trust è, infatti, una delle forme più comuni del tipo di trust qui in esame e viene tendenzialmente utilizzato per il mantenimento di un essere vivente, ad esempio un animale, o di un bene immobile, come sovente accade per i cimiteri.


Nel caso di Patagonia, lo strumento del purpose trust è stato adoperato per la detenzione di partecipazioni societarie. Si può parlare, in questo caso, di perpetual business purpose trust, ad oggi ancora di scarsa applicazione nell’ordinamento statunitense. Negli USA, infatti, sono ancora pochi i casi in cui il trust di scopo è istituito per il controllo di un’azienda operativa. Siamo forse di fronte al veicolo di business del futuro? Only time will tell.



BIBLIOGRAFIA

1) Matthew Erskine, “Yvon Chouinard and the Patagonia Purpose Trust-what is it and will it work?”, Forbes, 16 settembre 2022.


2) Matthew Erskine, “How will the Patagonia Perpetual Purpose Trust terms be enforced?”, Forbes, 5 ottobre 2022.



4) Matteo Sportelli, “Il fondatore di Patagonia cede la proprietà a due no profit per la salvaguardia dell’ambiente”, Forbes, 15 settembre 2022.



6) Barbara Arrighetti, “I trust in Italia: considerazioni linguistiche”, Englishfor.

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